CORSI D’ACQUA, ROGGE, FONTANILI


 

APPARTENENZA

Secondo l’art.822 del Codice Civile appartengono al demanio pubblico dello Stato i fiumi, i corsi d’acqua che per ampiezza del relativo bacino imbrifero per portata o per importanza rivestano caratteristiche di pubblico generale interesse (art.1 L.13.12.1933 n.1775).

Con la Legge n. 36 del 05.01.1994 tutte le acque sono state rese pubbliche, ma gli alvei continuano ad avere la doppia possibilità di appartenenza:
· al demanio pubblico dello Stato se si tratta di corsi d’acqua importanti che rivestono come prima si diceva un interesse pubblico ;
· mentre continuano ad appartenere ai privati gli alvei dei corsi d’acqua minori (rogge, fontanili, fossi irrigatori di piccola portata, ecc.).

La distinzione è importante.

Presso le Prefetture è depositato un elenco delle acque pubbliche nel quale sono individuati i corsi d’acqua ritenuti pubblici.

Va rilevato che un alveo, allorché appartiene al demanio pubblico dello Stato, segue la disciplina dei beni appartenenti allo stesso e quindi diviene inalienabile e non può essere oggetto di diritti da parte di soggetti privati.

L’inalienabilità comporta complicazioni notevoli allorché occorre spostare il corso d’acqua per esempio in relazione alla necessità di dare esecuzione ad un piano di lottizzazione.

Lo spostamento di un corso d’acqua privato costituente servitù di acquedotto da un punto all’altro del terreno asservito non presenta difficoltà insormontabili.

Occorre semplicemente accordarsi con i comproprietari dell’alveo per procedere al relativo spostamento che in genere avviene a spese del fondo servente, con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello in cui viene divertito il corso d’acqua.

Non così per un corso d’acqua demaniale.

Innanzitutto il relativo spostamento è soggetto ad autorizzazione del Magistrato alle Acque competente del territorio, in quanto sono vietate le opere in alveo ai sensi di una legge del 1904.

Quindi la diversione di un alveo non è cosa semplice.

Occorre dapprima ottenere l’assenso da parte del Magistrato alle Acque e di poi quello degli Uffici del demanio competente per territorio, con stesura di atti concessivi e di permuta che per essere portati a compimento necessitano di una procedura lunghissima e defatigante, addirittura con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di dismissione del vecchio alveo da demanio pubblico a demanio patrimoniale, con conseguente possibilità di alienazione.

Né si può procedere alla tombinatura dell’alveo coprendolo e intubando (per così dire) le acque scorrenti nell’alveo demaniale, in quanto si tratta di opere in alveo vietate, però soggetta a concessione.

Poiché la concessione è essenzialmente precaria ed onerosa, il lottizzante può ben giungere alla sottoscrizione di un disciplinare di concessione, ma dovrà darne atto in tutti gli atti di vendita che dovrà porre in essere per l’alienazione del prodotto edilizio dell’ipotetico piano di lottizzazione, con la conseguenza che gli acquirenti si troveranno soggetti al pagamento di un canone che potrebbe essere revisionato in qualunque momento.

Non solo, ma con la possibilità di revoca della concessione qualora esigenze di pubblico interesse lo richiedessero (per esempio accertata difficoltà di flusso delle acque).

È consequenziale la circostanza che il costruire su un alveo demaniale un qualunque fabbricato, ancorché possa essere fattibile dal punto di vista pratico nel senso che per anni la Pubblica Amministrazione può non accorgersi dell’abuso (la polizia idraulica con il depauperamento degli organici lascia molto a desiderare) tuttavia nel momento in cui Pubblica Amministrazione rilevasse l’abusiva occupazione dello spazio aereo sovrastante un alveo demaniale, si verrebbe come minimo a porre in essere una concessione onerosa e precaria con possibilità di demolizione del fabbricato che quindi diverrebbe praticamente invendibile.

Le rogge ed i fontanili privati invece sono disciplinate così come un condominio.

I condomini sono rappresentati dagli utenti che derivano acque o che scaricano acque nell’alveo secondo un riparto millesimale di difficile illustrazione.

In genere l’asta del fontanile o della roggia è di proprietà dell’utenza, ma potrebbe anche essere di proprietà dei fondi latistanti ove fosse stata istituita a suo tempo una servitù di acquedotto.

La ricerca sulla natura giuridica sull’appartenenza dell’alveo è quanto mai difficoltosa ed incerta.