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1.
"ELETTROSMOG" E VALORE DELLE AREE FABBRICABILI


L'aggravamento del contenuto della servitù di elettrodotto coattivo.

Nella letteratura relativa a problemi estimali viene solitamente trattata l'imposizione della servitù di elettrodotto coattivo, limitando però la tematica relativa al dettato della sua legge fondamentale trasfusa, nei tempi più recenti, nel R.D. 11.12.1933 n. 1775, artt. 119-129.

Come è noto l'estimo, fino a pochi decenni orsono, era essenzialmente rivolto a problemi relativi ai fondi rustici e quindi la servitù di elettrodotto coattivo è stata esaurientemente trattata per i riflessi che la stessa aveva nei confronti dell'azienda agricola, e cioè:
· divieto delle piantagione di alto fusto 
· occupazione di terreno per il sedime dei piloni 
· corridoio di accesso degli addetti per la manutenzione 
per cui la determinazione dell'indennità per l'imposizione coattiva della servitù si limitava alla considerazione dei detti aspetti.
Da quando però gli elettrodotti hanno interferito non solo con il mondo rurale, ma anche con il patrimonio immobiliare urbano, la legislazione ha via via disciplinato in modo sempre più restrittivo le possibilità di utilizzo degli immobili urbani adiacenti gli elettrodotti.
Si possono citare in merito la L. n. 1341 del 13.12.1964, che prevedeva un regolamento di esecuzione per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne e che, nel 1986 , con L. n. 339 del 28.06.1986, venne sostituita da una nuova normativa che prevedeva la redazione di un nuovo regolamento di esecuzione. Solo il 21.03.1988, con un Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, è stata regolamentata la complessa materia.
Tale ultima norma distingue le linee elettriche in quattro classi&nbsp:
· linee di classe zero cui appartengono le linee telefoniche, telegrafiche, per segnalazione e comando a distanza in servizio di impianti elettrici 
· linee di prima classe, con tensione nominale inferiore o uguale a 1000 volt 
· linee di seconda classe, con tensione nominale fra i 1000 e i 30.000 volt 
· linee di terza classe, con tensione nominale superiore a 30.000 volt.
Nello stesso decreto venivano imposte le distanze di rispetto delle linee elettriche dai fabbricati, invero di non grande rilevanza, in quanto veniva statuito che per linee di classe seconda e terza i fabbricati non dovessero avere in alcun punto distanza minore di 3+0,01 kV. Quindi nel caso di un elettrodotto di 380.000 volt distanza non inferiore a mt. 3,00+380x0,01 = mt. 6,80.

Solo con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.04.1992 (in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 06.05.1992) si sono definiti i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 hertz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
All'art. 5 di detta disposizione sono imposte le distanze di rispetto dagli elettrodotti. Più precisamente il D.P.R. citato reca&nbsp:
"Con riferimento alle linee elettriche aree esterne a 132 kV, 220 kV e 380 kV si adottano, rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, le seguenti distanze da qualunque conduttore della linea&nbsp:
· linee a 132 kV _ 10 mt. 
· linee a 220 kV _ 18 mt. 
· linee a 380 kV _ 28 mt.
· Per linee con tensione nominale diversa, superiore a 132 kV e inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.
Art. 4. Limiti di esposizione e criteri di applicazione.
Sono definiti i seguenti limiti:
· 5 kV/m. e 0,1 MT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata 
· 10 kV/m. e 1 MT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno."
La normativa prosegue imponendo che (art. 7) "nei tratti di linee elettriche esistenti dove non risultano rispettati i limiti di cui all'art. 4 e le condizioni di cui all'art. 5 dovranno essere individuate azioni di risanamento...(omissis)...I programmi di risanamento debbono essere completati entro il 31.12.2004".

I RIFLESSI SULL'EDIFICABILITA' DELLE AREE FABBRICABILI

E' chiaro ed evidente come l'introduzione della normativa anzidetta abbia determinato il pieno sovvertimento delle possibilità di utilizzazione edificatoria delle aree fabbricabili&nbsp: mentre in passato si riteneva che il terreno soggetto a servitù di elettrodotto fosse praticamente inedificabile per la fascia sottostante i conduttori, al presente la necessità di rispettare distanze di un certo rilievo determina una grave riduzione nelle possibilità di utilizzazione della suscettività edificatoria dell'area.
E' bensì vero che l'area edificabile sottostante i conduttori, o comunque giacente nella zona di rispetto, non perde la sua edificabilità, nel senso che la stessa può essere trasferita sulla porzione di area non soggetta a distanza di rispetto, ma è anche vero che con i limiti fissati dalla legge prima menzionata è possibile che molte aree vedano annullata la possibilità di autonoma edificazione.
Per la valutazione di un'area edificatoria interessata dalla presenza di elettrodotti occorrerà quindi accertare se la normativa di attuazione dello strumento urbanistico locale consenta o meno il trasferimento della volumetria su aree finitime anche di aliena proprietà (il trasferimento di volumetria non sempre è consentito). Nell'affermativa il bene "area edificabile" mantiene ad un di presso il suo valore in base all'edificabilità conferitale dallo strumento urbanistico, ma in caso contrario si determinerà uno svilimento notevolissimo del cespite immobiliare.
L'ipotesi riguarda gli elettrodotti che non possono essere rimossi, mentre per quegli elettrodotti per i quali la convenzione, a suo tempo sottoscritta, prevede la possibilità dello spostamento dell'elettrodotto in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, occorrerà tener conto del tempo necessario per concretare lo spostamento stesso, che fra pratiche burocratiche, appalto dei lavori, esecuzione delle opere, collaudi, ecc... può comportare la mancata possibilità di utilizzazione dell'area anche per anni.
Quindi il valore dell'area edificatoria dovrebbe essere scontato per il numero di anni di attesa necessari per poter concretamente procedere alla sua edificazione, nell'ipotesi che l'elettrodotto possa essere spostato altrove.
Esiste poi un'altra circostanza oggettiva che determina lo svilimento delle aree edificabili prossime agli elettrodotti che riguarda il convincimento, sempre più radicato, che i campi magnetici e i campi elettrici possono comportare nocumento alla salute.
Di qui il minore apprezzamento del prodotto edilizio edificabile su aree prossime agli elettrodotti rispetto allo stesso prodotto edilizio nello stesso centro urbano e con le stesse caratteristiche, però non interessato da tale adiacenza.

VALITIDA' DELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE E INTEGRAZIONI DEGLI INDENNIZZI

Tutto quanto sopra premesso vien fatto di domandarsi se siano tuttora validi gli accordi per la costituzione di servitù di elettrodotti sottoscritti in epoca in cui la normativa non prevedeva le distanze di rispetto degli edifici introdotte dal D.P.R. 23.04.1992.
E' indubbio che le nuove disposizioni prima citate hanno comportato un aggravamento della servitù di elettrodotto per quanto concerne le aree edificatorie, aggravamento cui non è seguito alcun indennizzo, tenendo anche conto che la precedente indennità già liquidata, corrisposta e definita non poteva che far riferimento alla normativa esistente al momento dell'imposizione della servitù.
Sul punto non esiste giurisprudenza e quindi ogni ipotesi può rivelarsi non fondata.
Occorrerà comunque esaminare in dettaglio le convenzioni già perfezionate per accertare se esista o meno la possibilità di un'integrazione dell'indennità.
Del resto la fattispecie è prevista all'art. 123 del Regio Decreto n. 1775 del 11.12.1933 che reca "al proprietario del fondo servente è dovuta un'indennità la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto o in parte. Tale indennità è corrisposta prima che siano intrapresi i lavori di imposizione della servitù. L'aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l'impianto. Il valore dell'immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui esso trovasi all'atto dell'occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiù del quinto. (omissis).
Interpretata letteralmente la normativa consente di indennizzare la perdita dell'edificabilità con il limite però introdotto dalla considerazione dello stato dell'immobile all'atto dell'occupazione.
La Cassazione si è più volte espressa nel senso che non si possa tener conto l'attitudine del terreno ad essere destinato a scopo edificatorio ove lo stesso al momento dell'occupazione sia destinato alla coltivazione agricola. Il che, a ben considerare, è un controsenso, perché un terreno avente suscettività edificatoria fintantoché il proprietario non decide di procedere alla relativa edificazione, manterrà una transe unte e occasionale destinazione agricola, se non rimane addirittura incolto, per evitare i ritardi che l'escomio del coltivatore potrebbe comportare.
Se però la legge prevede già che l'indennità debba essere computata in base alla diminuzione del valore del fondo servente, in presenza di terreni edificatori occorrerebbe istituire la doppia stima ex art. 40 della L. 2359/1865, ossia valutazione del terreno edificatorio prima dell'apposizione dell'elettrodotto e valutazione dello stesso terreno dopo la realizzazione dello stesso, tenendo conto delle distanze di rispetto che la normativa attuale impone.
E' subito evidente che l'istituzione di un procedimento estimativo cosiffatto conduce a conclusioni radicalmente diverse se si considerano le distanze di rispetto precedenti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.04.1992 e quelle invece introdotte dalla nuova normativa. Ed è altresì sancito in modo inequivocabile dal C.C. che una servitù non può essere aggravata senza adeguato corrispettivo ed accordo preventivo, ove si tratti di rapporti di diritto privato.
Nella fattispecie, nell'oggettivo aggravamento delle servitù di elettrodotto in discorso è connesso un evidente interesse pubblico, per cui sarebbe auspicabile l'emanazione di una nuova norma che abbia a chiarire i punti controversi evidenziati e definitivamente disciplinare gli aspetti considerati.
 LINK UTILI
 www.geocities.com/elioa.geo/elettromagnetismo.html
 www.codacons.it/esmog/elettrosmog.html


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