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"ELETTROSMOG" E VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
L'aggravamento del contenuto della servitù di elettrodotto coattivo.
Nella letteratura relativa a problemi estimali viene solitamente trattata l'imposizione della servitù di elettrodotto coattivo, limitando però la tematica relativa al dettato della sua legge fondamentale trasfusa, nei tempi più recenti, nel R.D. 11.12.1933 n. 1775, artt. 119-129.
Come è noto l'estimo,
fino a pochi decenni orsono, era essenzialmente rivolto a problemi
relativi ai fondi rustici e quindi la servitù di elettrodotto
coattivo è stata esaurientemente trattata per i riflessi
che la stessa aveva nei confronti dell'azienda agricola, e cioè:
· divieto delle piantagione di alto fusto
· occupazione di terreno per il sedime dei piloni
· corridoio di accesso degli addetti per la manutenzione
per cui la determinazione dell'indennità per l'imposizione
coattiva della servitù si limitava alla considerazione
dei detti aspetti.
Da quando però gli elettrodotti hanno interferito non solo
con il mondo rurale, ma anche con il patrimonio immobiliare urbano,
la legislazione ha via via disciplinato in modo sempre più
restrittivo le possibilità di utilizzo degli immobili urbani
adiacenti gli elettrodotti.
Si possono citare in merito la L. n. 1341 del 13.12.1964, che
prevedeva un regolamento di esecuzione per la disciplina della
costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne
e che, nel 1986 , con L. n. 339 del 28.06.1986, venne sostituita
da una nuova normativa che prevedeva la redazione di un nuovo
regolamento di esecuzione. Solo il 21.03.1988, con un Decreto
del Ministero dei Lavori Pubblici, è stata regolamentata
la complessa materia.
Tale ultima norma distingue le linee elettriche in quattro classi :
· linee di classe zero cui appartengono le linee telefoniche,
telegrafiche, per segnalazione e comando a distanza in servizio
di impianti elettrici
· linee di prima classe, con tensione nominale inferiore
o uguale a 1000 volt
· linee di seconda classe, con tensione nominale fra i
1000 e i 30.000 volt
· linee di terza classe, con tensione nominale superiore
a 30.000 volt.
Nello stesso decreto venivano imposte le distanze di rispetto
delle linee elettriche dai fabbricati, invero di non grande rilevanza,
in quanto veniva statuito che per linee di classe seconda e terza
i fabbricati non dovessero avere in alcun punto distanza minore
di 3+0,01 kV. Quindi nel caso di un elettrodotto di 380.000 volt
distanza non inferiore a mt. 3,00+380x0,01 = mt. 6,80.
Solo con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.04.1992 (in Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 06.05.1992) si sono definiti i limiti massimi
di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza
industriale nominale (50 hertz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno.
All'art. 5 di detta disposizione sono imposte le distanze di rispetto
dagli elettrodotti. Più precisamente il D.P.R. citato reca :
"Con riferimento alle linee elettriche aree esterne a 132
kV, 220 kV e 380 kV si adottano, rispetto ai fabbricati adibiti
ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di
permanenza prolungati, le seguenti distanze da qualunque conduttore
della linea :
· linee a 132 kV _ 10 mt.
· linee a 220 kV _ 18 mt.
· linee a 380 kV _ 28 mt.
· Per linee con tensione nominale diversa, superiore a
132 kV e inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto viene calcolata
mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.
Art. 4. Limiti di esposizione e criteri di applicazione.
Sono definiti i seguenti limiti:
· 5 kV/m. e 0,1 MT, rispettivamente per l'intensità
di campo elettrico e di induzione magnetica, in aree o ambienti
in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della
popolazione trascorrano una parte significativa della giornata
· 10 kV/m. e 1 MT, rispettivamente per l'intensità
di campo elettrico e di induzione magnetica nel caso in cui l'esposizione
sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno."
La normativa prosegue imponendo che (art. 7) "nei tratti
di linee elettriche esistenti dove non risultano rispettati i
limiti di cui all'art. 4 e le condizioni di cui all'art. 5 dovranno
essere individuate azioni di risanamento...(omissis)...I programmi
di risanamento debbono essere completati entro il 31.12.2004".
I RIFLESSI SULL'EDIFICABILITA' DELLE AREE FABBRICABILI
E' chiaro ed evidente
come l'introduzione della normativa anzidetta abbia determinato
il pieno sovvertimento delle possibilità di utilizzazione
edificatoria delle aree fabbricabili : mentre in passato
si riteneva che il terreno soggetto a servitù di elettrodotto
fosse praticamente inedificabile per la fascia sottostante i conduttori,
al presente la necessità di rispettare distanze di un certo
rilievo determina una grave riduzione nelle possibilità
di utilizzazione della suscettività edificatoria dell'area.
E' bensì vero che l'area edificabile sottostante i conduttori,
o comunque giacente nella zona di rispetto, non perde la sua edificabilità,
nel senso che la stessa può essere trasferita sulla porzione
di area non soggetta a distanza di rispetto, ma è anche
vero che con i limiti fissati dalla legge prima menzionata è
possibile che molte aree vedano annullata la possibilità
di autonoma edificazione.
Per la valutazione di un'area edificatoria interessata dalla presenza
di elettrodotti occorrerà quindi accertare se la normativa
di attuazione dello strumento urbanistico locale consenta o meno
il trasferimento della volumetria su aree finitime anche di aliena
proprietà (il trasferimento di volumetria non sempre è
consentito). Nell'affermativa il bene "area edificabile"
mantiene ad un di presso il suo valore in base all'edificabilità
conferitale dallo strumento urbanistico, ma in caso contrario
si determinerà uno svilimento notevolissimo del cespite
immobiliare.
L'ipotesi riguarda gli elettrodotti che non possono essere rimossi,
mentre per quegli elettrodotti per i quali la convenzione, a suo
tempo sottoscritta, prevede la possibilità dello spostamento
dell'elettrodotto in caso di utilizzazione edificatoria dell'area,
occorrerà tener conto del tempo necessario per concretare
lo spostamento stesso, che fra pratiche burocratiche, appalto
dei lavori, esecuzione delle opere, collaudi, ecc... può
comportare la mancata possibilità di utilizzazione dell'area
anche per anni.
Quindi il valore dell'area edificatoria dovrebbe essere scontato
per il numero di anni di attesa necessari per poter concretamente
procedere alla sua edificazione, nell'ipotesi che l'elettrodotto
possa essere spostato altrove.
Esiste poi un'altra circostanza oggettiva che determina lo svilimento
delle aree edificabili prossime agli elettrodotti che riguarda
il convincimento, sempre più radicato, che i campi magnetici
e i campi elettrici possono comportare nocumento alla salute.
Di qui il minore apprezzamento del prodotto edilizio edificabile
su aree prossime agli elettrodotti rispetto allo stesso prodotto
edilizio nello stesso centro urbano e con le stesse caratteristiche,
però non interessato da tale adiacenza.
VALITIDA' DELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE E INTEGRAZIONI DEGLI
INDENNIZZI
Tutto quanto sopra premesso
vien fatto di domandarsi se siano tuttora validi gli accordi per
la costituzione di servitù di elettrodotti sottoscritti
in epoca in cui la normativa non prevedeva le distanze di rispetto
degli edifici introdotte dal D.P.R. 23.04.1992.
E' indubbio che le nuove disposizioni prima citate hanno comportato
un aggravamento della servitù di elettrodotto per quanto
concerne le aree edificatorie, aggravamento cui non è seguito
alcun indennizzo, tenendo anche conto che la precedente indennità
già liquidata, corrisposta e definita non poteva che far
riferimento alla normativa esistente al momento dell'imposizione
della servitù.
Sul punto non esiste giurisprudenza e quindi ogni ipotesi può
rivelarsi non fondata.
Occorrerà comunque esaminare in dettaglio le convenzioni
già perfezionate per accertare se esista o meno la possibilità
di un'integrazione dell'indennità.
Del resto la fattispecie è prevista all'art. 123 del Regio
Decreto n. 1775 del 11.12.1933 che reca "al proprietario
del fondo servente è dovuta un'indennità la quale
deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore
che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in
tutto o in parte. Tale indennità è corrisposta prima
che siano intrapresi i lavori di imposizione della servitù.
L'aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni
di massimo sviluppo previsto per l'impianto. Il valore dell'immobile
gravato dalla servitù è computato nello stato in
cui esso trovasi all'atto dell'occupazione e senza detrazione
per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiù del
quinto. (omissis).
Interpretata letteralmente la normativa consente di indennizzare
la perdita dell'edificabilità con il limite però
introdotto dalla considerazione dello stato dell'immobile all'atto
dell'occupazione.
La Cassazione si è più volte espressa nel senso
che non si possa tener conto l'attitudine del terreno ad essere
destinato a scopo edificatorio ove lo stesso al momento dell'occupazione
sia destinato alla coltivazione agricola. Il che, a ben considerare,
è un controsenso, perché un terreno avente suscettività
edificatoria fintantoché il proprietario non decide di
procedere alla relativa edificazione, manterrà una transe
unte e occasionale destinazione agricola, se non rimane addirittura
incolto, per evitare i ritardi che l'escomio del coltivatore potrebbe
comportare.
Se però la legge prevede già che l'indennità
debba essere computata in base alla diminuzione del valore del
fondo servente, in presenza di terreni edificatori occorrerebbe
istituire la doppia stima ex art. 40 della L. 2359/1865, ossia
valutazione del terreno edificatorio prima dell'apposizione dell'elettrodotto
e valutazione dello stesso terreno dopo la realizzazione dello
stesso, tenendo conto delle distanze di rispetto che la normativa
attuale impone.
E' subito evidente che l'istituzione di un procedimento estimativo
cosiffatto conduce a conclusioni radicalmente diverse se si considerano
le distanze di rispetto precedenti il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 23.04.1992 e quelle invece introdotte
dalla nuova normativa. Ed è altresì sancito in modo
inequivocabile dal C.C. che una servitù non può
essere aggravata senza adeguato corrispettivo ed accordo preventivo,
ove si tratti di rapporti di diritto privato.
Nella fattispecie, nell'oggettivo aggravamento delle servitù
di elettrodotto in discorso è connesso un evidente interesse
pubblico, per cui sarebbe auspicabile l'emanazione di una nuova
norma che abbia a chiarire i punti controversi evidenziati e definitivamente
disciplinare gli aspetti considerati.
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