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I DIRITTI DEL CONDOMINIO NEL RECUPERO DEI SOTTOTETTI
Con la L.R. n. 15 del 15 luglio 1996 è stato reso possibile il recupero dei sottotetti nell'intero territorio regionale, esigenza questa il cui soddisfacimento era da molti auspicato, specie nelle zone centrali delle maggiori città.
Sono ammesse deroghe per quanto riguarda l'altezza utile dei locali, per cui in pratica molte soffitte prima praticamente inusufruibili e inusufruite, se non per il deposito di vecchi masserizie, sono suscettibili di essere trasformate in utili mansarde costituite da unità immobiliari indipendenti o da locali di pertinenza ed estensione delle unità immobiliari sottostanti.
Una delle condizioni imposte dalla L.R. riguarda la sagoma della copertura (cioè del tetto), che non deve essere modificata. In altri termini la volumetria delle nuove unità immobiliari (o porzioni di unità immobiliari) che venissero realizzate nel sottotetto non dovrà modificare la volumetria complessiva fisica dell'edificio. E' permessa però la modifica della copertura per la creazione di terrazzini in modo da consentire che le unità di nuova realizzazione possano essere aeroilluminate non solo da lucernari, ma anche da serramenti verticali. E' consentito cioè sostituire in parte la copertura dell'edificio demolendo le parti inferiori delle falde (cioè le zone in cui l'altezza da pavimento dell'ultimo solaio al tetto è inferiore a quella utile) e risistemare la copertura che risulterà in parte a falde ed in parte piana.
ASPETTI URBANISTICO-EDILIZI
Per quanto riguarda
la volumetria che viene così ad essere recuperata alla
residenza, si deve rilevare che la stessa non era computata dal
punto di vista urbanistico-edilizio in quanto la regolamentazione
considerava la volumetria ai fini in discorso limitata alla quota
dell'intradosso del solaio dell'ultimo piano.
Dunque la legge regionale indicata consente di apprestare nuove
residenze utilizzando volumetrie in precedenza escluse sia per
tal tipo di utilizzazione, sia anche dal computo volumetrico dell'edificio.
Poiché il valore delle aree edificabili è una funzione
della volumetria sulle stesse realizzabili, è evidente
allora che tale nuova possibilità determina un incremento
del valore dell'area di sedime e di pertinenza del fabbricato.
Se un perito fosse stato chiamato prima dell'emanazione della norma in commento a valutare l'area in argomento avrebbe proceduto alla relativa stima in base alla volumetria sulla stessa edificata, escludendo il volume sottostante il timpano della copertura, entità questa che la nuova legge regionale consente ora di aggiungere a quella precedentemente assentita, il che va logicamente ad incrementare il valore dell'area.
ASPETTI DI DIRITTO CONDOMINIALE
Ma l'area di sedime
e di pertinenza di un fabbricato, ai sensi dell'art. 1117 del
C.C. è entità di proprietà comune.
Di conseguenza dell'incremento di valore dell'area dovrebbero
beneficiare tutti i condomini e non solamente il condomino edificante.
Tanto premesso, in merito al recupero in argomento sembra conferente il richiamare l'art. 1127 del C.C. in cui è statuito che "il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare".
Se poi per la realizzazione
delle abitazioni al piano sottotetto è necessario modificare
radicalmente la struttura della copertura, cioè del tetto,
pur rispettando la sagoma preesistente (con la creazione dei terrazzini
di cui si parlava dianzi) è evidente come il recupero del
sottotetto vada ad interessare un'altra entità di proprietà
comune costituita appunto dalla copertura.
Anche l'estensione degli impianti alle nuove entità abitative
va in genere ad interessare parti comuni.
ALCUNI PROBLEMI PRATICI
Il piano sottotetto
di un edificio condominiale può alternativamente essere:
1) di proprietà di un unico soggetto
2) di proprietà comune condominiale
3) suddiviso in piccole porzioni destinate a ripostigli, di proprietà
esclusiva delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato
o di parte di esso (in presenza di un piano cantinato, talvolta,
i piani bassi sono dotati di cantinole, i piani alti di solai
sottotetto)
4) di proprietà di unità site al piano sottostante,
talvolta in tutto o in parte sulla proiezione delle stesse.
I diritti del condominio sono diversi a seconda delle diverse fattispecie considerate e possono essere come segue precisati.
1) Nel caso in cui il
sottotetto è di piena proprietà di un soggetto,
questi, anche ai sensi dell'art. 1127 C.C., ha il diritto di utilizzarlo
in base alla nuova normativa. Il recupero del sottotetto potrebbe
essere realizzato anche senza il preventivo consenso dei condomini,
essendo sufficiente la dimostrazione della proprietà dell'ultimo
piano per essere legittimati a richiedere la concessione edificatoria
(ex art. 4 L. 28.01.1977 n. 10).
Tuttavia se il recupero del sottotetto può essere a tutti
gli effetti, anche pratici, paragonabile alla sopraelevazione
di un edificio, il proprietario del piano sottotetto dovrebbe
indennizzare gli altri condomini proprietari delle unità
site ai piani sottostanti con una somma pari al valore dell'area
afferente la nuova costruzione realizzata, con deduzione del valore
dell'area del sottotetto preesistente secondo la sua pregressa
utilizzazione.
Tale indennità dovrebbe esser soggetta alla stessa suddivisione
prevista dall'art. 1127 C.C..
Il condizionale è d'obbligo in carenza di giurisprudenza
costante sul punto (contra Cassazione Civile Sez. II 24 gennaio
1983 n. 680, in questo senso Cassazione Civile Sez. II 9 gennaio
1993 n. 146). Tuttavia va rilevato che in tali sentenze non vi
è cenno al problema dell'incremento del valore dell'area
di sedime.
Il concetto va meglio chiarito.
E' noto che nella stima in base ai costi il valore commerciale
del prodotto edilizio abitativo è pari alla somma dei costi
relativi ai vari fattori produttivi necessari per la sua realizzazione
e cioè è costituito da:
· costo dell'area
· costo delle costruzioni
· costo degli oneri di urbanizzazione
· costo degli oneri accessori
· profitto imprenditoriale.
Se una preesistente soffitta, destinata ad esempio a deposito,
con valore commerciale molto modesto (in quanto i depositi posti
ai piani alti sono poco apprezzati perché richiedono elevatissimi
costi di movimentazione dei materiali che si dovessero in essi
depositare), viene trasformata in abitazione, la stessa assume
valore commerciale molto superiore.
E' evidente che l'incidenza del costo dell'area sul prodotto edilizio
"deposito" è molto inferiore all'incidenza dell'area
del prodotto edilizio "abitazione" se non altro
perché - anche a parità di percentuale di incidenza
- il valore commerciale dell'abitazione in mansarda è sicuramente
assai superiore a quello del deposito allo stesso livello.
Con l'operazione di recupero del sottotetto l'edificante lucra
a proprio vantaggio dell'incremento di valore dell'area che, come
prima chiarito, è di proprietà condominiale.
Il proprietario del sottotetto dovrebbe dunque corrispondere ai
condomini la differenza di valore fra l'incidenza dell'area dell'abitazione
e l'incidenza dell'area del preesistente deposito.
2) Se, invece, il sottotetto
è di proprietà condominiale, è chiaro che
occorrerà una delibera assembleare per poter sfruttare
il sottotetto stesso e realizzare nuove unità immobiliari,
ma in tal caso il vantaggio che deriverà dalla costruzione
(e successiva eventuale alienazione) delle nuove unità
andrà a beneficio dell'intero condominio pro-quota millesimale.
In altri termini, in questa ipotesi, non si verifica l'apprensione
a favore di un solo soggetto dell'incremento di valore dell'entità
comune "area di sedime".
3) Se il sottotetto
è suddiviso in ripostigli di proprietà esclusiva
delle unità immobiliari sottostanti il problema è
praticamente analogo al caso precedente, in quanto non sarà
in pratica possibile realizzare il recupero del sottotetto se
non con l'accordo di tutto il condominio.
Anche in questo caso si dovrà procedere mediante delibera
assembleare e successivo appalto dei lavori, ripartizione dei
costi, ecc. salvo che il condominio non voglia alienare ad un
terzo operatore l'intero sottotetto, nel qual caso verrebbe automaticamente
ad apprendere l'incremento del valore dell'area che la nuova normativa
ha determinato.
L'ultimo caso prima evidenziato è forse quello di maggiore
interesse dal punto di vista pratico.
4) Se il proprietario
dell'ultimo piano è anche proprietario di una porzione
di sottotetto sovrastante l'appartamento ed è quindi possibile
collegare lo spazio sottotetto con il piano sottostante, mediante
una scala interna, recuperando all'abitazione anche lo spazio
della ex soffitta, non sarà sufficiente ottenere la concessione
edilizia (che viene rilasciata "salvi i diritti dei terzi"),
ma sarà anche necessario avere il preventivo assenso del
condominio, per quanto riguarda l'eventuale modifica radicale
del tetto. Inoltre, per le ragioni prima esposte, il proprietario
costruttore dovrebbe indennizzare gli altri condomini secondo
la normativa di cui all'art. 1127 del valore corrispondente all'incidenza
dell'area riguardante l'unità di nuova realizzazione.
Secondo la normativa di cui all'articolo richiamato dovrebbe cioè
"corrispondere agli altri condomini un'indennità pari
al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica,
diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare,
e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è
inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare (in questo caso
il tetto) di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto
di usare".
I MILLESIMI DI PROPRIETA'
E' chiaro ed evidente
che con la costruzione di unità abitative nel sottotetto
si viene a modificare il valore dell'intero edificio e conseguentemente
devono essere modificati ed adeguati i millesimi di proprietà,
nonché quelli di gestione del condominio.
Si tratta di incombenza imprescindibile che dovrebbe essere contenuta
nel verbale dell'assemblea condominiale che approva il recupero
del sottotetto. Non sembra rilevante la circostanza che le nuove
unità vengano riscaldate con impianti autonomi perché
tutti i servizi dell'edificio vanno estesi alle unità di
nuova realizzazione.
Anche i servizi di illuminazione scale, portierato, ascensore,
acqua, pulizia, immondizie, ecc. vengono ad essere modificati
dalla presenza delle nuove entità.
Rimangono aperte alcune
questioni secondarie, ad esempio l'interesse dei proprietari degli
ultimi piani degli edifici che in precedenza avevano al livello
sovrastante una semplice soffitta, pochissimo frequentata e quindi
molto tranquilla che si vedono realizzare un nuovo piano ad abitazione
con le conseguenze relative alla presenza di persone al piano
superiore.
Si tratta di interessi legittimi che però non sembra siano
tutelati dalla normativa in essere.
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