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8.
LA VENDITA IN BLOCCO DI FABBRICATI URBANI


 

Le quotazioni relative al prezzo degli immobili urbani che possono reperirsi sulle mercuriali edite da Istituti Bancari o di Credito Fondiario, da Società di intermediazione immobiliare e dalle Associazioni di Intermediatori, riportano di norma valori che sono il risultato di medie di prezzi "fatti" relative ad unità immobiliari singole, cioè di non elevata consistenza.
Le pubblicazioni più rigorose precisano che la quotazione riguarda di solito (per le porzioni di immobili destinate a residenza) appartamenti della consistenza di circa mq. 100, liberi da vincoli locatizi.
I relativi valori vengono indicati per edifici "nuovi o ristrutturati", "recenti da 5 a 30 anni", "vecchi di oltre 30 anni".
Con l’applicazione di coefficienti diversi (di piano, di esposizione, di occupazione, di condizioni manutentorie, presenza o assenza di ascensore, di impianti di riscaldamento autonomo o centralizzato, ecc.) ci si può orientare in ordine al valore che una certa unità immobiliare assume sul mercato di una predeterminata piazza.
Sarebbe però del tutto erroneo - ove la stima avesse per oggetto un intero edificio costituito da più unità immobiliari che debbano essere vendute - considerare il valore dell’edificio stesso pari alla consistenza vendibile moltiplicata per il valore unitario riportato dalle mercuriali.

Il divario fra valore dell’intero edificio e somma dei valori delle singole unità ricavati dalle mercuriali è tanto maggiore quanto più numerose sono le unità immobiliari che costituiscono l’edificio.
La circostanza (che a prima vista sembrerebbe un controsenso) è connessa al fatto che il capitale immobiliare non può essere liquidato immediatamente, ma necessita di un certo tempo per essere collocato sul mercato e reso liquido.

Il proprietario che volesse alienare l’immobile in blocco e ricavare immediatamente almeno una buona percentuale del relativo valore dovrà rivolgersi necessariamente ad un operatore immobiliare (cosiddetto "blocchista"), il quale acquisterà immediatamente l’immobile, corrisponderà una rilevante porzione del prezzo (circa il 50%) all’atto della sottoscrizione del contratto e s’impegnerà a versare il residuo prezzo entro un predeterminato termine, di solito annuale o biennale oppure verserà l’intero prezzo al momento della sottoscrizione del contratto. Con tale operazione il blocchista assume a suo carico tutti gli oneri della vendita, ivi compreso quello relativo al rischio di invenduto, nonché l’onere della remunerazione del capitale investito per il periodo intercorrente fra il pagamento del prezzo ed il concreto momento in cui le varie unità costituenti l’edificio saranno vendute ai terzi acquirenti.

In alternativa il proprietario potrebbe incaricare dell’operazione di frazionamento dell’immobile un’agenzia immobiliare, corrispondendo alla stessa le provvigioni spettanti per l’operazione di vendita, ma in tal caso si assumerebbe per intero il rischio di invenduto e del differimento nel tempo dell’introito dei prezzi di vendita dai terzi acquirenti.
In sostanza quindi non riuscirebbe a realizzare con sicurezza e rapidità almeno una parte consistente del ricavo ritraibile dal frazionamento del cespite.

ASPETTI CONTRATTUALISTICI DELLA VENDITA IN BLOCCO

A meno che non ne sia espressamente richiesto (come nel caso di alienazione in blocco da parte di enti pubblici) o in casi particolari (inaffidabilità della controparte) il blocchista non acquista in proprio l’intero cespite al momento della sottoscrizione del contratto di vendita in blocco, perché ciò comporterebbe :
1) il pagamento dell’imposta di registro o IVA, oneri notarili, ecc. a carico del blocchista ;
2) la tassazione delle eventuali plusvalenze che il blocchista conseguisse nell’operazione di vendita, ossia di frazionamento del cespite.

Il blocchista acquista il compendio, di solito, facendosi rilasciare procura di vendita da parte del proprietario, con l’intesa che le unità immobiliari dovranno essere alienate entro una determinata data (in genere ad uno o due anni dal momento della sottoscrizione del contratto di vendita in blocco) e con ulteriore accordo che tutto ciò che non fosse stato alienato a quella data dovrà essere "ritirato" dal blocchista stesso o da una società o persona di sua fiducia, in modo che il proprietario sia interamente liberato dalla proprietà dell’immobile alla data prefissata.
Le alienazioni delle singole unità che saranno perfezionate fra il momento di sottoscrizione del contratto di vendita in blocco e la data suddetta figureranno quindi eseguite direttamente dal proprietario dell’immobile rappresentato negli atti dal procuratore costituito e cioè dal blocchista.

Allo stesso proprietario faranno quindi carico le imposte relative al trasferimento a carico del venditore e cioè l’INVIM, mentre il terzo acquirente, dopo avere contrattato e stilato il relativo compromesso con il procuratore del proprietario, ossia con il blocchista, vedrà nell’atto comparire come mandante il proprietario dell’immobile.
La procura conferita al mandatario - blocchista è, di solito, la più ampia possibile e conferisce allo stesso la possibilità :
· di redigere un nuovo regolamento condominiale modificando e sostituendo eventuali tabelle millesimali esistenti relativi alla gestione dell’immobile ;
· di procedere a tutte le variazioni catastali del cespite necessarie ed utili per il suo economico collocamento sul mercato ;
· di incassare canoni locatizi e transigere in ordine a contratti in essere ;
· di porre in essere e disdettare contratti locatizi ;
e simili.

In forza di tali deleghe il blocchista procede di solito alla redazione di un regolamento di condominio che, in genere, non esiste in fabbricati interi di proprietà di un’unica persona fisica o giuridica.
Si tratta di una delega molto importante, in quanto il blocchista cercherà di scorporare dalle parti comuni dell’edificio tutto ciò che può essere separatamente alienato come soffitte, cantine, spazi cortilizi utilizzabili per la sosta di autovetture ovvero creazione di parcheggi interrati, locali ex portineria e guardiola, ecc.

Il mandatario dovrà anche procedere al riordino catastale dell’immobile, in quanto in molti casi gli inquilini - nel tempo - si sono scambiate le cantine o i solai, per cui non sempre le unità immobiliari risultanti dalle schede catastali corrispondono con quelle in effettivo godimento dei locatari.
La circostanza è molto importante ad evitare successive vertenze in ordine al diritto di proprietà di cantinole o soffitte in locazione a soggetti diversi dall’acquirente dell’unità immobiliare.

Solitamente il blocchista viene altresì delegato per la notifica delle prelazioni agli aventi diritto ed a transigere per quanto riguarda l’indennità di avviamento commerciale eventualmente spettanti.
Esistono ovviamente casi in cui il blocchista acquista l’intero immobile pagando il relativo prezzo e gestendo successivamente in proprio il relativo frazionamento.
La formazione del prezzo nelle vendite in blocco.

E’ chiaro ed evidente che se il blocchista potrà alienare le unità immobiliari costituenti il compendio venduto in blocco ai prezzi indicati nelle mercuriali non potrà certo corrispondere al proprietario il medesimo prezzo, costituito dal coacervo della consistenza delle varie unità immobiliari moltiplicato il prezzo unitario. E ciò perché :
1) il blocchista dovrà adeguatamente remunerare il capitale proprio che ha immesso nell’operazione, che è costituito dall’anticipo in conto prezzo pagato al proprietario dell’immobile al momento della sottoscrizione del contratto di vendita in blocco, aumentato di tutte le spese che il blocchista stesso dovrà sopportare. Il tasso di remunerazione dovrà essere adeguato ed allineato al tasso industriale e quindi sarà sicuramente più elevato del tasso di rendimento dei Titoli di Stato ;
2) remunerare il rischio di invenduto: molto spesso gli inquilini si riuniscono in comitato e contrastano le vendite in blocco rivolgendosi anche alle organizzazioni sindacali degli inquilini ed assegnatari (S.U.N.I.A. ed altri) cercando di convincere anche coloro che sarebbero disponibili all’acquisto a non procedere alla redazione dei compromessi e dei contratti di vendita. Un tale comportamento può determinare lo slittamento nel tempo delle vendite anche di mesi, con notevole aggravi degli interessi passivi del capitale erogato dal blocchista. La circostanza, a parità di altre condizioni, è molto più frequente per i fabbricati posseduti da Enti Pubblici.
In molti casi il blocchista, per rendere più agevole l’operazione di alienazione deve procedere a parziale ristrutturazione dell’immobile, specialmente nelle parti comuni, eseguendo quindi i lavori di straordinaria manutenzione per scale, androni, ascensori, facciate, coperture, gronde, pluviali, impianti, ecc., molte volte resi indispensabili dall’incuria e dalla mancata manutenzione protratta per anni nella gestione della vecchia proprietà ; deve procedere al riordino catastale dell’immobile così come accennato in precedenza, nonché alla redazione del regolamento di condominio.
3) Deve infine conseguire un equo profitto dall’intera operazione dopo aver rimborsato le sue spese generali e gli oneri tributari.

Un caso concreto chiarirà meglio i concetti fin qui esposti.

a) Ipotesi di pagamento di parte del prezzo con rilascio di procura
Si ipotizzi di dover alienare in blocco un edificio residenziale interamente locato il cui valore desumibile delle mercuriali (ridotto del coefficiente per occupazione) sia di £. 1.000 e si supponga che l’accordo intercorso fra proprietario e blocchista sia il seguente :
· pagamento del 50% del prezzo (incognito da determinare che, nel prospetto che segue viene indicato con Y) alla sottoscrizione del contratto e del restante 50% ad un anno dalla sottoscrizione ;
· il proprietario continuerà a percepire i canoni delle unità non vendute per l’intero periodo di durata della operazione ;
· il blocchista si impegna a ritirare tutte le unità invendute allo scadere del biennio dalla data di sottoscrizione del contratto ;
· INVIM a carico della proprietà ed ICI relativa alle unità invendute nel biennio sempre a carico della proprietà, a compenso dei canoni locatizi incassati ;
· altre spese di gestione a carico della proprietà restano in capo alla stessa, sempre compensate dall’incasso dei canoni locatizi ;
· le spese di vendita del blocchista vengono considerate pari al 4% del valore delle unità vendute (cioè del valore al "dettaglio") ;
· profitto-rischio (di occupazione del S.U.N.I.A., ecc) e spese generali del blocchista vengono computate del 20% del coacervo dei costi ;
· si supponga che tutte le unità costituenti l’edificio vengano vendute nell’arco del biennio con ricavi concentrati al 6°-12°-18° e 24° mese (cioè 25% ogni semestre).
Si può allora impostare il seguente prospetto.

MESE CAUSALE COSTI RICAVI Onweri e proventi finanziari riferiti alla fine dell'operazione
tasso mensile 1,33% (anno16%)
TOTALE COSTI
+ ONERI
TOTALE RICAVI
+ PROVENTI
ONERI PROVENTI
0 Anticipo del 50% del prezzo in blocco 1/2y 0,16y 0,66y
1 Spese relative alla nuova catastazione, regolamento dicondominio, spese legali, conferimento di prelazioni 10 3,059 13,059
6 Vendita del 25% delle unità 250 59,850 309,850
Costi di vendita 10 2,394 12,394
12 Vendita del 25% delle unità 250 39,900 289,900
Costi di vendita 10 1,596 11,596
Rata di saldo del prezzo 1/2y 0,0798y 0,5798y
18 Vendita del 25% delle unità 250 19,950 269,950
Costi dei vendita 10 0,798 10,798
24 Vendita del 25% delle unità 250 250,000
Costi di vendita 10 10,000
Profitto, rischio e spese generali del blocchista 20% 1,2398+57,847
1,48776+69,416
y = 705,94
119,700

Risolvendo l’equazione finale si reperisce la Y, ossia il prezzo che il blocchista potrà corrispondere al proprietario nella misura di £. 705,94, allorchè il valore dell’immobile venduto "al dettaglio" - come si ricorderà - è di £. 1.000.

b) Ipotesi di pagamento dell’intero prezzo con contestuale trasferimento della proprietà al blocchista.
Si ipotizzi di dover alienare in blocco un edificio locato il cui valore desumibile delle mercuriali (ridotto del coefficiente per occupazione) sia di £. 1.000 e si supponga che l’accordo intercorso fra proprietario e blocchista sia il seguente :
· pagamento del 100% del prezzo (incognito da determinare che, nel prospetto che segue viene indicato con Y) alla sottoscrizione del contratto;
· il blocchista percepirà i canoni delle unità locate non vendute per l’intero periodo di durata della operazione ;
· imposte di trasferimento (operazione in IVA) pari al 3% compresi oneri notarili, a carico del blocchista, INVIM a carico del venditore ;
· spese di gestione a carico della proprietà restano in capo al blocchista, sempre compensate dall’incasso dei canoni locatizi ;
· le spese di vendita del blocchista vengono considerate pari al 4% del valore delle unità vendute (cioè del valore al "dettaglio") ;
· profitto-rischio e spese generali del blocchista vengono computate del 20% del coacervo dei costi ;
· si supponga che tutte le unità oggetto di contrattazione vengano vendute nell’arco di un biennio con ricavi concentrati al 6°-12°-18° e 24° mese (cioè 25% ogni semestre).
Assunto il tasso finanziario dell’operazione nel 16% si può allora impostare il seguente prospetto.

Risolvendo l’equazione finale si reperisce la Y, ossia il prezzo che il blocchista potrà corrispondere al proprietario nella misura di £. 671,83, allorchè il valore dell’immobile venduto "al dettaglio" - come si ricorderà - è di £. 1.000.

In sostanza, quindi, sia nella prima che nella seconda ipotesi, il blocchista potrà corrispondere un prezzo ad un di presso del 30-33% inferiore a quello determinabile con le mercuriali come sopra indicate.
Ovviamente tale determinazione è solamente indicativa.

Il divario fra prezzo delle mercuriali e prezzo in blocco diminuirà allorchè si tratterà di un cespite facilmente collocabile sul mercato delle singole unità immobiliari, dove non sussistono tensioni fra locatari e proprietà, ovvero laddove le condizione economiche dei locatari ed i relativi redditi sono tali per cui si può ipotizzare che l’edificio possa essere rapidamente venduto agli inquilini stessi, mentre aumenterà quando si tratti di edifici abitati da famiglie non abbienti o da persone anziane (è quasi impossibile ottenere lo sfratto di un locatario ultrasessantacinquenne) e ciò anche in relazione alla circostanza che è oltremodo difficile collocare sul mercato unità occupate se l’inquilino non è disposto all’acquisto diretto dell’unità condotta in locazione.

Vien fatto di domandarsi allora se non convenga al proprietario gestire direttamente il frazionamento, dando mandato ad una agenzia immobiliare.

Dal punto di vista economico occorre considerare che il proprietario che si assuma un tale onere diviene per la circostanza stessa un imprenditore, in quanto deve sopportare anche i relativi rischi e cioè :
· rischio di invenduto ;
· di proroga degli sfratti ;
· di modificazione delle leggi sulle locazioni ;
· di intervento delle organizzazioni sindacali degli inquilini assegnatari ;
· di costituzione di una sorta di consorzio fra gli inquilini che osteggi la vendita frazionata se non a certi prezzi ;
· nonché l’onere dell’agenzia immobiliare.
Se a tutto ciò si sommano gli oneri finanziari relativi al rinvio nel tempo degli incassi e delle vendite si constaterà che - salvo la percentuale di rischio e profitto imprenditoriale - i conteggi si equivalgono.


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