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14.
TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA
E LIBERALIZZAZIONE DELLE COMPRAVENDITE NELLEDILIZIA ECONOMICA
E POPOLARE
1. LA PREGRESSA DISCIPLINA
Lart. 35 della L. 865/71 ai commi 15-16-17-18-19
disponeva che lalloggio costruito nellambito dei piani
di Edilizia Economica e Popolare su area ceduta in proprietà
allassegnatario non poteva essere alienato a nessun titolo,
né su di esso poteva costituirsi alcun diritto reale di
godimento per 10 anni dal rilascio della licenza di abitabilità.
Successivamente al decennio anzidetto lalienazione sarebbe
stata consentita esclusivamente a favore di soggetti aventi i
requisiti per lassegnazione di alloggi economici popolari,
ad un prezzo prefissato dallU.T.E. competente per territorio
in pratica pari al prezzo di assegnazione aggiornato con i coefficienti
ISTAT e con deduzione di una percentuale per vetustà.
Decorsi venti anni dal rilascio della licenza di abitabilità,
il proprietario dellalloggio avrebbe potuto trasferire la
proprietà a chiunque con lobbligo però di
pagare al Comune una somma corrispondente al divario intercorrente
fra il valore di mercato dellarea al momento dellalienazione
ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato
in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai ed impiegati.
Parimenti, lalloggio costruito nellambito dei piani
di E.E.P. avrebbe potuto essere locato solo a soggetti aventi
requisiti per lassegnazione degli alloggi stessi, ad un
canone prefissato dallU.T.E..
Gli atti compiuti in violazione di dette norme sarebbero stati
considerati nulli.
Per gli alloggi costruiti su aree concesse in diritto temporaneo
di superficie dai Comuni alle cooperative edificanti, le convenzioni
appositamente stilate ex art. 8 della L. 1977 n. 10, prevedevano
in genere limitazioni simili a quelle prima menzionate che - almeno
in linea teorica - limitavano la libera commerciabilità
dei beni compresi nei piani di EEP.
La ragione di siffatte limitazioni va ricercata nella circostanza
che le aree sulle quali venivano costruiti gli edifici dellE.E.P.
erano state in genere espropriate a privati con corresponsione
di indennità talora molto modeste, specie se calcolate
in base alle disposizioni di cui alla L. 167/62 e L. 10/77.
Solo successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale
n. 5 del 30 genn. 1980 ed allorientamento giurisprudenziale
che tale decisione ha determinato, si sono - per circa un decennio
- liquidate indennità di espropriazione, se non proprio
prossime, almeno con riferimento al valore venale in comune commercio
delle aree stesse in quanto, a seguito del vuoto normativo creatosi,
veniva applicata la L. 2359/1865 che prevedeva la liquidazione
di indennità pari "al valore venale del bene in una
libera contrattazione di compravendita".
Ma nel 1992, con lintroduzione dellart. 5 bis della
L. 359/92, lindennità di espropriazione è
ritornata ad esser pari più o meno al 30% del valore venale
delle aree (50% in caso di cessione bonaria).
Se non si fosse vincolata in qualche modo la possibilità
di commercializzazione delle unità abitative edificate
nellambito delledilizia residenziale pubblica, si
sarebbe conferita al privato assegnatario - ottenuto lalloggio
in argomento a prezzi politici e quindi modesti - la possibilità
di alienare lalloggio stesso a prezzo di mercato, appropriandosi
cioè della relativa differenza e quindi vanificando lintento
che la Pubblica Amministrazione e la legislazione avevano posto
in essere con costi rilevanti - che i contribuenti avevano finanziato
mediante le imposte - per la costituzione di un patrimonio edilizio
di tipo economico e popolare da riservare alle famiglie meno abbienti.
Nellipotesi in commento lassegnatario avrebbe fruito
di un doppio vantaggio : dopo aver goduto magari per anni di un
alloggio acquisito con facilitazioni, sconti, convenzioni, ad
un prezzo ridottissimo, poteva cedere il cespite conseguendo un
utile rilevante, con buona pace dei proprietari delle aree espropriate
con indennità irrispondenti al valore venale e dei contribuenti
che indirettamente avevano sopportato lonere delle sovvenzioni
erogate.
Per non parlare poi dellingiustificato e forse ingiustificabile
trasferimento di ricchezza dai proprietari dei terreni espropriati
agli assegnatari degli alloggi dellE.E.P..
2. LA PRIMA LIBERALIZZAZIONE
Con lart. 23 comma 2 della L. 17.02.1992
n. 179 vennero però abrogati i commi 15-16-17-18-19 dellart.
35 della L. 22.10.1971 n. 865, per cui gli assegnatari degli alloggi
in proprietà pervenuti con atti successivi alla promulgazione
di detta legge erano (e sono) legittimati ad alienare lunità
abitativa loro assegnato in E.E.P. senza limitazione alcuna, fatte
salve le particolari convenzioni con il Comune territorialmente
competente, come in pratica poste in essere in quasi tutti i casi.
E chiaro ed evidente che in carenza dellanzidetta
convenzione, lassegnazione di un alloggio E.E.P. dopo il
febbraio 1992 costituisce praticamente un colpo di fortuna per
il soggetto prescelto, legittimato ad alienare limmobile
senza vincolo alcuno anche a coloro i quali non posseggano i requisiti
per concorrere allaattribuzione di case di E.E.P..
3. LA LEGGE N. 448/98
Con la manovra finanziaria 1999 si sono introdotte
nuove disposizioni in ordine alla alienazione di immobili compresi
nei piani di E.E.P. assegnati in piena proprietà nonché
alla possibilità per i Comuni di cedere in proprietà
aree comprese nei piani approvati a norma della L. 18.04.1962
n. 167 e L. 22.10.71 n. 865, già concesse in diritto temporaneo
di superficie.
Si deve ritenere che la nuova norma abbia voluto contemperare
le diverse esigenze dei Comuni e degli assegnatari.
Infatti :
a) dal punto di vista degli assegnatari di aree in diritto temporaneo
di superficie, lavere ottenuto la concessione di tale diritto
su unarea comunale e laver proceduto alla relativa
edificazione a spese proprie, con la prospettiva che allo spirare
del termine della durata del diritto di superficie lintero
edificio abbia ad essere trasferito gratuitamente al Comune concedente,
non è mai stato di pieno gradimento, anche se, allorchè
il diritto di superficie ha durata elevata (es. di 90 o 99 anni),
è presumibile che la vetustà e lobsolescenza
del prodotto edilizio al termine del periodo anzidetto sia tale
per cui il relativo valore residuo sia di ben scarsa entità.
Per cui in definitiva lessere spogliato della relativa proprietà
non costituisce per lassegnatario una grave penalizzazione.
b) Tuttavia poiché la pienezza del diritto di proprietà
e la sua durata indefinita costituiscono pur sempre aspetti di
grande importanza per le famiglie italiane (che da sempre hanno
aspirato a possedere unabitazione propria), la trasformazione
in diritto di piena proprietà del diritto temporaneo di
superficie consente loro di raggiungere lobbiettivo - psicologicamente
rilevante - di sentirsi finalmente proprietari a tutti gli effetti
della casa in cui abitano.
c) Per quanto riguarda gli assegnatari degli alloggi in piena
proprietà ancora soggetti ai vincoli di cui allart.
35 della L. 865/71 o ai vincoli delle convenzioni di cui allart.
8 della L. 10/77 - che limitano comunque le possibilità
di vendita e di fruibilità degli alloggi - non si può
che constatare che la liberalizzazione di tali atti di disposizione,
sia indubbiamente un vantaggio considerevolmente apprezzato :
anche in questo caso lassegnatario diviene finalmente pieno
proprietario a tutti gli effetti, cioè con la possibilità
di godere e disporre compiutamente dellimmobile.
d) Da ultimo sussisteva lesigenza di conferire ai Comuni
la possibilità di finanziarsi con lintroito dei corrispettivi
di cessione della trasformazione del diritto temporaneo di superficie
in piena proprietà e con la liberalizzazione dai vincoli
imposti dalla normativa riguardanti la libera commerciabilità
degli alloggi costruiti in E.E.P..
Tali obbiettivi sono stati raggiunti con i commi 45-46-47-48-49
dellart. 31 della L. 448/98.
Al comma 45 si prevede che i Comuni possano cedere in proprietà
le aree già concesse in diritto temporaneo di superficie.
Occorre ricordare in merito che con la manovra finanziaria 1997
si era conferita al Consiglio Comunale la facoltà di individuare
le aree escluse dalla trasformazione del diritto di superficie
in diritto di piena proprietà.
Il comma 45 prescrive che le domande di acquisto pervenute dai
proprietari di alloggi siti nelle aree "non escluse"
(in base alla procedura di cui sopra) prima dellapprovazione
della delibera comunale conservano efficacia.
Con lemanazione della nuova disciplina sono state contemporaneamente
abrogate le pregresse norme sullargomento (commi 75-76-77-78-78bis-79
dellart. 3 della Legge Finanziaria 1996 e commi 61-62 dellart.
3 della Legge Finanziaria 1997) e quindi anche il limite fissato
dalle norme stesse secondo il quale la proposta del Comune per
la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena
proprietà diveniva vincolante per ogni assegnatario se
approvata con la maggioranza dei 2/3 dellassemblea condominiale.
Ne segue che in un edificio ove solo alcuni assegnatari accettassero
la proposta di trasformazione in commento formulata dal Comune
si verrebbe a costituire un condominio in cui alcuni soggetti
sono pieni proprietari degli alloggi ed altri soggetti sono solo
titolari di un diritto temporaneo di superficie.
Sempre in tema di trasformazione del diritto temporaneo di superficie
in diritto di piena proprietà (comunemente ed impropriamente
denominata "riscatto") il comma 47 prescrive che la
stessa può avvenire a seguito di proposta da parte del
Comune e accettazione da parte dei singoli proprietari di alloggi
dietro il pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del
comma 48.
Questultimo dispone che il corrispettivo in argomento sia
praticamente calcolato come sancito dallart. 5 bis L. 359/92
comma 1 per le aree edificatorie, con deduzione di quanto a suo
tempo versato, opportunamente rivalutato.
Il corrispettivo sarà dunque pari al valore venale in comune
commercio dellarea sommato e mediato con il reddito dominicale
dellarea stessa, con assunzione del 60% di detta entità
e con la deduzione di quanto sopra indicato.
Il computo indicato dal comma 48 corrisponde alla riduzione del
40% della media tra il valore venale ed il reddito dominicale.
Dunque in pratica per poter trasformare un diritto temporaneo
di superficie in diritto di piena proprietà lassegnatario
dovrà corrispondere al Comune una somma pari al valore
attuale di esproprio dellarea afferente lalloggio
oggetto di "riscatto", diminuito però di quanto
a suo tempo corrisposto per la concessione del diritto di superficie,
opportunamente rivalutato in base alla variazione ISTAT dei prezzi
al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatasi fra
lepoca in cui vennero versati gli oneri di concessione in
argomento e quella di stipula dellatto di cessione in piena
proprietà delle aree già concesse in diritto di
superficie.
Per quanto riguarda la rimozione dei vincoli esistenti sugli alloggi
assegnati in piena proprietà ai sensi dellart. 35
della L. 865/71, le convenzioni in essere possono essere sostituite
con altre di cui allart. 8 della L. 10/77 aventi durata
pari a 30 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipula
della vecchia convenzione e quella di stipula della nuova convenzione,
con la corresponsione di un corrispettivo di entità pari
a quella prima illustrata.
Dunque anche gli assegnatari in piena proprietà, per poter
liberare il loro alloggio dai vincoli che sullo stesso gravano
(inalienabilità per un certo periodo di tempo, ovvero alienabilità
a certe condizioni ed a certi soggetti), debbono in pratica corrispondere
il valore di esproprio dellarea relativa allalloggio
considerato e cioè lindennità che il Comune
dovrebbe oggi riconoscere al proprietario dellarea, nellipotesi
(teorica) che si procedesse in questo momento allespropriazione
dellarea stessa (per la quota parte riguardante lalloggio),
indipendentemente da quanto venne a suo tempo corrisposto per
lablazione del terreno.
Il vantaggio che ottengono gli assegnatari in piena proprietà
riguarda soprattutto la sostanziale riduzione del periodo di inalienabilità
o di condizionamento dellalienabilità.
La legge precisa in via preliminare che oggetto di nuova disciplina
sono solo le convenzioni stipulate in epoca antecedente la L.
17.02.1992 prima menzionata.
Il vantaggio maggiore sarà conseguito dagli assegnatari
che hanno stipulato convenzioni intorno agli anni 70 : la
nuova convenzione ex art. 8 della L. 10/77 avrà durata
residua inferiore ai 5 anni e quindi potrà essere conveniente
rimuovere i vincoli di inalienabilità prima menzionati.
Ma una convenzione stipulata ad esempio nel 1990, con la piena
applicazione dei vincoli di cui allart. 35 sopra richiamati,
avrà residua durata di ulteriori 20 anni e quindi la relativa
convenienza verrebbe a ridursi.
Tuttavia anche in questi casi gli assegnatari in piena proprietà
dovranno corrispondere in pratica il valore attuale di esproprio
dellarea.
4. I DATI ELEMENTARI PER LA VALUTAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Ai sensi del comma 48 anzidetto occorre individuare
il valore di esproprio dellarea relativa ad un determinato
alloggio oggetto di "riscatto" (dai vincoli di inalienabilità
assoluta o relativa, o di trasformazione del diritto di superficie
in diritto di piena proprietà).
I dati di consistenza di costi e di valore che si hanno a disposizione
sono di solito i seguenti :
a) il volume fisico dellalloggio emergente dal prodotto
della sua superficie (compresi i muri perimetrali ed interni)
per laltezza interpiano ;
b) il volume complessivo delledificio o degli edifici di
cui lalloggio è parte, nonché la superficie
commerciale vendibile complessiva degli alloggi (compresa quella
ragguagliata dei balconi, cantine, solai, boxes, etc. e di altre
entità edilizie la cui volumetria non è urbanisticamente
computabile) ;
c) il costo unitario di costruzione delledificio (solitamente
riferito al suo volume v.p.p. fuori terra, o al metro quadrato
di S.l.p. urbanistica) ivi comprendendo il costo dei volumi entro
terra, balconi, cantine, solai ;
d) la quotazione delle aree edificabili nella località
riferita al metro cubo edificabile ;
e) il valore unitario di vendita del prodotto edilizio nella località,
riferito alla superficie commerciale, ossia comprendente balconi,
cantine, solai, etc. con esclusione dei boxes, che hanno una loro
specifica quotazione, ovvero con ragguaglio degli stessi ;
f) i millesimi di proprietà dellalloggio.
Si tratta dunque di dati reciprocamente non proprio omogenei,
cioè riferiti ad entità diversamente definibili.
5. VALORE ATTUALE DELL'AREA
Il comma 1 dellart. 5 bis fa riferimento
al valore venale in comune commercio dellarea edificatoria
che costituisce il primo termine della media da eseguire ed ivi
contemplata.
In genere i Piani di Zona di E.E.P. sono costituiti da una pluralità
di fabbricati che risultano edificati in un comprensorio che include
i sedimi dei fabbricati stessi, ma che comprende anche terreni
scoperti, sedimi di opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
aree diverse e pertinenziali.
Così come più volte sancito dalla Cassazione in
merito allespropriazione di terreni compresi in P.d.Z. di
E.E.P., anche nel caso di specie occorrerà far riferimento
alledificabilità media comprensoriale e cioè
attribuire allarea un valore medio in base allindice
di edificabilità territoriale.
In altri termini occorre stabilire quale sia il valore venale
unitario corrente (cioè a data attuale) di unarea
edificatoria libera da vincoli di E.E.P. con pari indici di edificabilità
(£/mc.) in quel determinato centro urbano e con le caratteristiche
ubicazionali in cui è situato lalloggio per il quale
è richiesta lindividuazione del corrispettivo in
argomento.
Va chiarito che letà (e la conseguente vetustà
ed obsolescenza) del fabbricato eretto sullarea non ha dunque
alcuna rilevanza : il valore venale dellarea da determinare
è pari a quello di un sedime tuttora da edificare nella
stessa località.
6. PROCEDIMENTO SINTETICO-COMPARATIVO
Poiché si conoscono le quotazioni sul
libero mercato delle aree edificabili pronte per ledificazione
di un determinato centro urbano, fatte le opportune comparazioni,
tenuto conto della ubicazione, adiacenza o meno di arterie di
traffico, accessibilità, dotazione di infrastrutture, amenità
o meno dei luoghi ed altre caratteristiche intrinseche ed estrinseche
del comprensorio, si potrà procedere comparativamente allindividuazione
del valore venale dellarea.
Il dato desumibile dalle mercuriali è però riferito
alla volumetria edificabile.
Il prodotto edilizio ottenibile con detta volumetria comprende
quindi le parti comuni delledificio, ma non riguarda ad
es. la volumetria entro terra, i balconi, le terrazze, le mansarde,
i boxes per autovettura, i posti-auto scoperti ed altre entità
edilizie che sono commercialmente vendibili, ma che non hanno
una propria volumetria rilevante ai fini urbanistico-edilizi.
Occorre allora tener conto di tali circostanze, diminuendo lentità
del prodotto edilizio complessivamente realizzabile (S.l.p.) del
10¸12% (per parti comuni) ed incrementando successivamente
il risultato del 5¸7% (per opere edilizie commercialmente
rilevanti esclusi i boxes).
Per quanto concerne i boxes realizzabili occorrerà valutare
caso per caso la normativa locale, tenendo conto che di massima
è necessario almeno un box di mq. 15 (circa mq. 10 ragguagliati)
per ogni appartamento di medi mq. 90¸100 e che pertanto
- se la volumetria dei boxes non è urbanisticamente computabile
- la possibilità della loro realizzazione nellipotesi
considerata incide incrementando il valore dellarea di circa
il 10%.
Per altro aspetto il valore venale dellarea ricercato potrà
esser individuato comparativamente in percentuale del valore del
prodotto edilizio sulla stessa realizzato, in quanto è
noto che lincidenza dellarea sul prodotto edilizio
(fatta avvertenza che si tratta di percentuali valide per il prodotto
edilizio di nuova edificazione) varia solitamente dal 15 al 20¸22%
in rapporto alla posizione (tale percentuale è riferita
alla volumetria degli edifici comprese parti comuni, etc.).
7. IL PROCEDIMENTO DEL PREZZO DI TRASFORMAZIONE
Si giunge al valore dellarea per differenza
fra i ricavi conseguibili dalledificazione dellarea
stessa ed il coacervo dei costi che sarebbe necessario sostenere
per trasformare il suolo da area edificabile ad area edificata.
Per i procedimenti di valutazione delle aree comunque si rimanda
al "Manuale di Estimo Immobiliare", Pirola - Milano
1997.
8. LA MEDIA CON IL REDDITO DOMINICALE
- Il corrispettivo di cui allart. 5bis L. 359/92
Determinato quindi con uno o più procedimenti
ritenuti idonei, scelti fra quelli prima indicati, il valore dellarea,
eventualmente con la media delle valutazioni istituite, occorre
dapprima riferirlo al metroquadrato e poi mediarlo con il reddito
dominicale unitario rivalutato dellarea stessa, coacervato
per un decennio.
In pratica, individuato il valore unitario dellarea (per
metrocubo edificabile) si moltiplica tale risultato per lindice
di edificabilità territoriale e si ottiene il valore dellarea
per metro quadrato.
Per operare la media anzidetta si osserva che, trattandosi di
aree edificate, non è reperibile alcun reddito dominicale
e ciò a differenza di quanto accade per le aree edificabili.
Infatti per definizione queste ultime sono ancora inedificate
e quindi normalmente censite al Catasto Terreni, con attribuzione
di reddito dominicale.
Si ritiene che la media imposta dalla norma debba essere operata
sulla base del reddito dominicale teorico che sarebbe attribuibile
allarea in relazione alla pregressa qualità e classe
di coltura posseduta prima della sua edificazione.
Tuttavia va fatta avvertenza che tale interpretazione non è
ancora suffragata dalla giurisprudenza.
Operata la media, la si riduce del 40% (come indicato dal comma
48) e si ottiene quindi il valore unitario dellarea per
metro quadrato. Tale entità va nuovamente trasformata in
valore al metro cubo edificato, in base allindice volumetrico
territoriale.
9. INDIVIDUAZIONE DEL CORRISPETTIVO COMMISURATO AL VALORE DELL'AREA AFFERENTE L'APPARTAMENTO
Il valore unitario per metro cubo dellarea
così determinato deve essere applicato alla volumetria
pertinente allalloggio per il quale si vuole individuare
il corrispettivo.
Occorre considerare che la volumetria "impegnata" dallalloggio
non è data semplicemente dalla sua superficie lorda - compresi
i muri perimetrali - moltiplicata per laltezza interpiano,
bensì dal volume dellintero fabbricato di cui è
parte lunità immobiliare oggetto di "riscatto"
e la superficie commerciale di tutte le unità che lo costituiscono,
ivi comprese le relative pertinenze quali cantine, solai, balconi,
terrazzi, ecc., la cui superficie deve essere opportunamente ragguagliata
mediante i coefficienti usualmente adottati per lindividuazione
del relativo valore.
Tale rapporto consente ad individuare quanti metricubi di area
urbanisticamente rilevanti sono riferibili ad 1 mq. commerciale
di alloggio da riscattare.
Più semplicemente - ma con approssimazione più lata
- è possibile incrementare il volume fisico dellappartamento
(o laltezza interpiano) di circa il 13¸15% (la percentuale
può variare in dipendenza delle tipologie costruttive).
Applicando il valore unitario dellarea per metro cubo prima
reperito alla consistenza volumetrica urbanisticamente rilevante
dellalloggio in considerazione, si ottiene il corrispettivo
lordo che lassegnatario dovrà versare per ottenere
la trasformazione del diritto temporaneo di superficie in diritto
di piena proprietà, ovvero per liberare il cespite dai
vincoli che ne impediscono la libera commerciabilità, dal
quale va dedotto quanto già a suo tempo pagato, opportunamente
rivalutato.
ESEMPIO
Si ipotizzi di dover determinare il corrispettivo relativo ad
un alloggio di E.E.P. di mq. 92 oltre accessori e box facente
parte di un complesso edificato con indice volumetrico territoriale
comprensoriale di mc./mq. 1.5.
Si deve individuare dapprima il corrispettivo unitario relativo
allarea ed applicare il risultato alla consistenza dellappartamento.
a) Determinazione del corrispettivo unitario
di cui al comma 48 (valore dellarea espresso in £/mc.)
Occorre dapprima determinare il valore venale dellarea.
Si ipotizzi che - in base ai prezzi correnti nella località
- possano essere esistite le seguenti valutazioni:
· Valutazione comparativa dellarea in base alle mercuriali
correnti £/mc. 150.000
· Valutazione dellarea in base alla sua percentuale
di
incidenza sul prodotto edilizio finito.
Prezzo di vendita medio degli appartamenti residenziali in zona
£/mq. 2.600.000
Incidenza dellarea edificatoria in zona sul valore del prodotto
edilizio finito : 20%.
£/mq. 2.600.000x0,20 = £/mq. 520.000 di incidenza
di area sul prodotto edilizio finito.
Rapporto fra valore di incidenza dellarea ed altezza teorica
interpiano che tenga conto della presenza delle parti comuni ed
accessori
£/mq. 520.000 : hm.3,45 = £/mc. 150.724
· Valutazione dellarea (VA) in base al procedimento
del prezzo
di trasformazione (alquanto semplificato)
Valore del prodotto edilizio finito ( R ) £/mq. 2.600.000
Costo della costruzione (CC) £/mq. 1.050.000
Oneri accessori al costo di costruzione, compresi gli
oneri finanziari 35%
Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (OU) e contributo
sul costo di costruzione £/mq. 160.000
Oneri finanziari su detti (r = 6%), anni 2 12,36%
Tasso finanziario 6%
Durata delloperazione anni 2
Profitto del promotore edilizio 20%
Spese di acquisto dellarea 4%
Si applica la formula :
VA = (R : 1,20-CCx1,35-OUx1,1236) : (1,1236
x 1,04) = £/mq. 487.265 : hm. 3,45 = £/mc. 141.236
Media dei valori reperiti sub a), b), c) :
£/mc. (150.000+150.724+141.236) :3 = £/mc. 147.320
Valore venale unitario dellarea per metro quadrato riferito
alla superficie
territoriale dellarea
£/mc. 147.320 x mc./mq. 1,5 = £/mq. 220.980
Computo del corrispettivo unitario ex comma 48
Ipotizzato che il Reddito dominicale della
pregressa qualità e
classe dellarea fosse di £/mq. 22, si ha :
Reddito dominicale coacervato per un decennio £/mq. 220
Entità del corrispettivo unitario ex comma 48 art. 31 L.
448/98 :
£/mq. (220.980+220) :2x0.60 = £/mq. 66.360
(riferito alla superficie dellarea edificata)
Valore dellarea riferito al metro cubo in concreto edificato
nella località
£/mq. 66.360 x mc./mq. 1,5 = £/mc. 99.540
b) Determinazione del corrispettivo complessivo
ex comma 48 relativo ad un alloggio.
Si debba ora calcolare il corrispettivo per la trasformazione
del diritto temporaneo di superficie in diritto di piena proprietà
relativo ad un alloggio di E.E.P. della seguente consistenza :
n appartamento ad abitazione mq. 92
n balconi mq. 8
n cantina (al piano interrato) mq. 5
n box per autovettura (al piano interrato) mq. 14
Superficie ragguagliata (in base ai coefficienti di ragguaglio
usualmente adottati dal mercato : balconi k = 0,50 ; cantina k
= 0,10 ; box k = 0,70)
mq. 92x1,00+mq. 8x0.50+mq. 5x0.10+mq. 14x0.70 = mqe. 106.30
Volumetria teorica ragguagliata
mqe. 106.30 x m. 3.00= mc. 318.90 v.p.p.
h. interpiano m. 3,00 ;
ht (altezza teorica comprendente le parti comuni pari a quella
reale incrementata del 15%) = m. 3.00x1.15 = m. 3.45
Volume reale dellappartamento
mq. 92.00 x m. 3.00 = mc. 276 v.p.p.
Volume dellappartamento tenendo conto delle parti comuni
e delle entità accessorie (incremento del 15%)
mc. 276x1.15 = mc. 317.40 v.p.p. (accettabile perché prossima
alla volumetria teorica ragguagliata. Lesatta percentuale
di incremento va calcolata con il rapporto fra volumetria complessiva
delledificio e la consistenza ragguagliata commerciale totale)
Il corrispettivo unitario reperito sub a) è
allora riferibile alla volumetria ragguagliata dellappartamento
(vuoto per pieno) come prima calcolato, e quindi nellesempio
in commento :
£/mc. 99.540xmc. 317.40 = £. 31.593.996
pari a £/mqe. 297.215 (di superficie ragguagliata dellalloggio).
Tale entità rappresenta il corrispettivo che lassegnatario
dovrà pagare per ottenere la trasformazione del diritto
temporaneo di superficie in diritto di piena proprietà,
con deduzione però di quanto già a suo tempo versato
per la cessione del diritto di superficie, rivalutato in base
agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati.
Il conteggio sopra riportato può essere
semplificato ove fossero stati già computati i millesimi
di diritto di superficie ed accertata preventivamente la relativa
esattezza.
Dal prospetto millesimale possono esser tratti gli elementi ragguagliati
(superficie virtuale) ai quali fare riferimento per la ripartizione
del corrispettivo globale relativo allarea riferito alla
cubatura urbanisticamente rilevante del fabbricato.
In linea di massima si può allora affermare che il corrispettivo
che lassegnatario dovrebbe versare (al lordo di quanto già
pagato per lacquisizione del diritto di superficie) è
nellintorno del 12% del valore commerciale di libero mercato
degli alloggi in zona allorchè tali valori si attestano
intorno alle £/mq. 2.300.000¸2.700.000, percentuale
che diminuisce per valori inferiori e si incrementa per valori
superiori a quelli indicati, con funzione matematica non lineare.
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