15.
IL RISCATTO DELLE AREE EDIFICATE CONCESSE IN DIRITTO TEMPORANEO
DI SUPERFICIE.
LA NORMATIVA NON CONTEMPLA IL CORRISPETTIVO RIGUARDANTE IL VALORE
ATTUALE DEI FABBRICATI SOVRASTANTI
I commi dal 60 al 64 dellart. 3 della
Legge collegata alla Finanziaria 1997 disciplinano la cessione
da parte dei Comuni dei diritti temporanei di superficie nonché
del diritto di piena proprietà relativo alle aree che furono
oggetto di concessione di diritti temporanei di superficie, dettando
i criteri di valutazione dei sedimi edificati con applicazione
del criterio di cui allart. 5bis della legge 359/92.
Tali disposizioni nulla statuiscono in ordine alla circostanza
che, con la cessione in piena proprietà delle aree in argomento,
vengono alienate da parte dei Comuni cedenti entità patrimonialmente
rilevanti costituite dalle aspettative di acquisizione gratuita
dei fabbricati eretti sui terreni in discorso.
Vale la pena di ricordare che il diritto di superficie costituisce
una deroga al principio dellaccessione, in base al quale
tutto ciò che sta sopra o sotto il suolo appartiene al
proprietario del terreno.
Il diritto di superficie si configura, infatti, come un vero e
proprio diritto reale che consente di conferire la proprietà
della costruzione ad un soggetto diverso dal proprietario del
suolo, ovvero attribuisce il diritto di mantenere al di sopra
(o al di sotto) del suolo altrui una costruzione, evitando che
la proprietà del manufatto venga acquisita dal proprietario
del terreno.
Nelle fattispecie che qui interessano, con la costituzione dei
diritti di superficie, gli assegnatari degli edifici residenziali
costruiti su aree destinate allEdilizia Economica e Popolare
od ai Piani di Insediamento Produttivo risultano proprietari della
costruzione, mentre i Comuni concedenti sono i proprietari del
suolo.
Se il diritto di superficie è stato costituito per un tempo
determinato, ai sensi dellart. 953 del C.C. "allo scadere
del termine, il diritto di superficie si estingue e il proprietario
del suolo diventa proprietario della costruzione".
Pertanto se i Comuni non cedessero in piena proprietà le
aree un tempo concesse in diritto temporaneo di superficie, allo
spirare del termine prefissato diverrebbero proprietari delle
costruzioni che - si noti bene - furono erette non già
dai Comuni concedenti, bensì dagli assegnatari superficiari,
a loro complete cure e spese.
Tuttavia, poiché il contratto è articolato come
indicato in precedenza non si vede come il Comune, o in genere
lEnte pubblico proprietario dellarea, possa, senza
adeguato corrispettivo da sommarsi a quello relativo allarea,
rinunciare ad apprendere unentità patrimonialmente
rilevante, quale è quella del fabbricato eretto dal superficiario
sul terreno oggetto di concessione.
E pur vero che, in genere, i diritti di superficie sono
concessi per periodi molto lunghi (60-90 anni e anche più)
e che i fabbricati dopo un certo periodo si vetustano e risultano
obsoleti per concezione e fruibilità (vetustà fisica
e obsolescenza funzionale), ma è altresì vero che
lincidenza dellarea sul valore dellintero edificio
è, di solito, non superiore al 15-20% e che quindi le cifre
in gioco, per quanto riguarda la pura costruzione, sono percentualmente
rilevanti.
Esaminando il problema con lausilio delle tavole finanziarie
si rileva immediatamente che il valore attuale per il proprietario-concedente
di un edificio goduto da terzi in diritto di superficie (pari
al valore dellimmobile supposto nuovo allanno ennesimo
anticipato allattualità ad un certo saggio e da ridurre
ulteriormente per vetustà) è sensibile quando il
tasso netto di rendimento è basso, mentre è trascurabile
allorchè il tasso di rendimento è elevato.
diritto di superficie |
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Tali percentuali sono applicabili anche al
solo costo di costruzione, escludendo cioè il valore dellarea.
Data lattuale situazione di stagnazione del mercato immobiliare
nazionale e tenuto conto altresì che in genere le aree
concesse in diritto di superficie sono state edificate con fabbricati
di tipo popolare (Edilizia Economica Popolare), ma anche, talvolta,
con edifici industriali ed artigianali (Piani di Insediamento
Produttivo), occorre annotare che i saggi netti di rendimento
degli immobili sono molto bassi : dellordine dell1-2%
al massimo per i fabbricati residenziali e, forse, del 4-5% per
i fabbricati industriali-artigianali.
Si tratta, evidentemente, di riferimenti di larga massima che
tengono conto delle normali spese a carico della proprietà,
nonché delle imposte sul reddito e dellI.C.I., trascurando
per il momento lINVIM.
Laspettativa di acquisizione gratuita da parte dei Comuni
riguarda però edifici ormai vetusti ed obsoleti, per cui
le risultanze della Tab. 1 vanno moltiplicate per il coefficiente
correttivo della Tab. 2.
A titolo esemplificativo se si assume il costo
di costruzione di un edificio residenziale di tipo popolare di
circa £/mq. 1.300.000 (tenendo conto degli oneri accessori,
quali direzione lavori, oneri urbanizzativi, interessi passivi,
oneri finanziari e tributari, ecc.) e si ipotizza
n che ledificio sia stato costruito nel 1957, su area concessa
in diritto di superficie per anni 70 ;
n che la durata residua del diritto medesimo - nel 1997 -è
di 30 anni ;
n che il costo di costruzione vetustato al 70° anno è
di £/mq. 1.300.000x0.45 = £/mq. 585.000 ;
n il valore attuale della sola costruzione gratuitamente acquisibile
da parte del concedente (tasso 2%) risulta di £/mq. 585.000x0.5521
= £/mq. 322.978 (oltre il valore dellarea).
Non si tratta, dunque, di importi trascurabili che le Amministrazioni
Municipali o comunque gli Enti concedenti possano omettere di
richiedere, senza incorrere in rilievi da parte degli Organi di
controllo.
Laspetto non contemplato dalla legge è quindi rilevante
dal punto di vista finanziario ; occorrerebbe una puntualizzazione
della normativa perché non si vede come possa essere trascurata
una tale fonte di introito per le amministrazioni pubbliche concedenti
i diritti temporanei di superficie, allorchè decidano di
alienare il diritto di piena proprietà sui beni in argomento.