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AFFRANCAZIONE DAI VINCOLI RELATIVI ALLE ALIENAZIONI E LOCAZIONI
DI ALLOGGI DELLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
La recente Legge Finanziaria ha reso possibile,
per gli assegnatari di alloggi costruiti nellambito delle
iniziative dellEdilizia Residenziale Pubblica, il "riscatto"
delle aree concesse in diritto temporaneo di superficie dai Comuni.
Il riscatto anzidetto, però, non libera gli alloggi dai
vincoli di inalienabilità, né dai limiti e divieti
di cessione e locazione previsti dallart. 35 della L. 865
del 71 e leggi collegate.
Si deve ricordare infatti che, ai sensi delle disposizioni predette,
sugli alloggi realizzati nei "piani P.E.E.P." vengono
imposti vincoli che si concretano in genere nella inalienabilità
del cespite per il periodo minimo di 10 anni, a partire dalla
data di assegnazione e nellobbligo della cessione (o locazione)
dellalloggio ad acquirenti (o locatari) aventi le caratteristiche
soggettive per essere assegnatari di case costruite nei programmi
di Edilizia Economica Popolare e cioè a nuclei familiari
:
· aventi reddito non superiore a predeterminati limiti
;
· che non siano proprietari di alloggi idonei in relazione
alla consistenza del nucleo familiare.
Nel caso di cessione la vendita deve avvenire ad un prezzo non
superiore a quello a suo tempo pagato dal primo assegnatario,
aumentato con un indice pari allincremento ISTAT dei prezzi
al consumo per famiglie di operai ed impiegati e diminuito di
una predeterminata percentuale annua per vetustà.
Nel caso di locazione esistono limiti relativi allammontare
del canone.
La L. 17 febbraio 1992 n° 179 (artt. 20 e 23) ha modificato
tale disciplina, riducendo il periodo di inalienabilità
a soli 5 anni e sopprimendo ogni limite per quanto riguarda la
fissazione del prezzo, di guisa che gli alloggi in argomento diverrebbero
liberamente locabili o alienabili ai prezzi di mercato.
E stato tuttavia ritenuto che tale disposizione riguardi
solo le costruzioni realizzate dopo il 1992 ossia le convenzioni
poste in essere dopo la data di emanazione della legge.
Gli alloggi costruiti precedentemente continuano ad essere vincolati
dalla normativa di cui allart. 35 della L. 865 del 71 e
dalle convenzioni appositamente stipulate per ogni iniziativa.
La "ratio" della norma è di immediata intuizione
: gli edifici costruiti nellambito dei programmi dellEdilizia
Residenziale Pubblica sono in genere eretti su aree espropriate
per le quali vennero corrisposte indennità molto spesso
assai contenute in ossequio alle disposizioni di cui alla L. 865/71
(successivamente riconosciute costituzionalmente illegittime).
Inoltre tali cespiti fruiscono di riduzioni sensibili degli oneri
di urbanizzazione primaria e secondaria nonché dei contributi
sui costi di costruzione. Spesso sono inoltre acquistati con mutui
agevolati o con contributi in conto interessi.
Con i vincoli in argomento si vuole evitare che il privato assegnatario,
dopo il periodo di inalienabilità (o anche prima di tale
scadenza ove gravi e giustificati motivi lo richiedano), possa
alienare o locare il bene in regime di libero mercato, appropriandosi
così della differenza intercorrente fra il prezzo politico
a suo tempo corrisposto per lassegnazione del bene ed il
valore di mercato che lalloggio assume se considerato libero
da qualunque vincolo e liberamente alienabile o locabile.
Sembra infatti sommamente ingiusto che dopo aver contribuito,
con denaro pubblico, alla costruzione di tali alloggi, erogando
indennità di espropriazione di ammontare inferiore ai prezzi
di mercato (con ciò coartando la libera disponibilità
dei beni da parte di alcuni cittadini proprietari delle aree),
dopo avere sostenuto o contribuito ai costi di progettazione,
direzione lavori, contabilità, collaudo e - in certi casi
- anche ad una parte dei costi di costruzione e ridotto gli oneri
di urbanizzazione, si debba poi disperdere leconomia conseguita
a solo ed esclusivo vantaggio di assegnatari le cui condizioni
economiche possono, tra laltro, essere radicalmente mutate
tra il momento dellassegnazione e quello della vendita.
Ma anche se sussiste la giustificazione teorica ai limiti/vincoli
disposti dalla normativa di cui è menzione dianzi, di fatto
molto spesso le alienazioni dei beni in argomento vengono attuate
a prezzi a un di presso pari a quelli del mercato libero di unità
immobiliari nella zona in cui è ubicato limmobile,
salvo poi dichiarare nellatto un prezzo di compravendita
che rispetta i vincoli imposti dalla convenzione.
In pratica dunque - nonostante tutti gli accorgimenti della legge
e della normativa fiscale che sanziona pesantemente la sottodichiarazione
- leconomia che si è conseguita con lerogazione
di denaro pubblico nella costruzione degli edifici in argomento
viene ad essere appropriata dagli assegnatari alienanti, con buona
pace dei proprietari delle aree a suo tempo espropriati.
Visto il risultato pratico prima evidenziato, vien fatto di pensare
allora se non sia il caso di liberalizzare tali alienazioni e
locazioni facendo corrispondere agli assegnatari che vogliono
alienare o locare la loro unità immobiliare una somma -
che dovrebbe essere versata al Comune - per "liberare"
lalloggio dai vincoli imposti dalloriginaria convenzione
siglata in sede di assegnazione. Tale somma, per equità,
dovrebbe essere pari alla differenza fra il valore di mercato
corrente dellalloggio ed il prezzo che dovrebbe essere conseguito
in base alla citata convenzione.
Una siffatta disposizione urterebbe però contro limiti
pratici di applicabilità per la indeterminatezza del valore
di mercato che dovrebbe esser di volta in volta stimato da un
organo della Pubblica Amministrazione con evidenti complicazioni,
lungaggini, ecc.
Si potrebbe allora pensare di far corrispondere la differenza
intercorrente fra la rendita catastale rivalutata ed il prezzo
che sarebbe conseguibile in base alla convenzione anzidetta. In
tal modo sarebbe possibile reperire fondi per il rilancio dellEdilizia
Residenziale Pubblica (come viene richiesto da più parti),
anziché disperdere lo sforzo sostenuto in passato dalla
Pubblica Amministrazione a tutto vantaggio di soggetti già
beneficiati dalla fruizione di alloggi assegnati a prezzi di favore.
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