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18.
IL VALORE FISCALE DEI FABBRICATI ERETTI IN DIRITTO DI SUPERFICIE
Il diritto di superficie consente di conferire la proprietà della costruzione ad un soggetto (superficiario) diverso dal proprietario del suolo (concedente) ossia attribuisce al superficiario la possibilità di mantenere e godere al di sopra o al di sotto del suolo altrui una costruzione (in genere per un tempo determinato) allo scadere del quale il diritto di superficie si estingue ed il proprietario del suolo diviene automaticamente e gratuitamente proprietario anche della costruzione.
LA NORMATIVA RELATIVA ALL'I.C.I.
Larticolo 2 del D.lgs. 30.12.1992 n. 504, allorchè
definisce fabbricati ed aree, reca testualmente :
"per fabbricato si intende lunità immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano,
considerandosi parte integrante del fabbricato larea occupata
dalla costruzione e quella che ne costruisce pertinenza."
La richiamata norma riguarda listituzione dellI.C.I.
Al successivo articolo 3 - che individua i
soggetti passivi dellimposta ICI - al comma 2 è precisato
:
"per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione
finanziaria soggetto passivo è il concedente con diritto
di rivalsa, rispettivamente, sul superficiario, enfiteuta o locatario."
Ma successivamente il Ministero delle Finanze, con circolare del
14.06.1995 172/E, precisa che il soggetto passivo ICI è
il proprietario dellimmobile oggetto di tassazione.
Nel caso di cooperativa edilizia che abbia edificato su suolo
concesso in diritto di superficie dal Comune, si ritiene che la
cooperativa sia proprietaria del fabbricato realizzato, precisando
che "il secondo comma dellart. 3, nei riflessi del
diritto di superficie, è destinato ad operare, quindi,
limitatamente al periodo in cui loggetto della tassazione
ICI è rappresentato dal suolo, per cui obbligato al pagamento
dellimposta su di esso è il suo proprietario."
In altri termini il concedente (Comune) è soggetto passivo dellI.C.I., per larea di sua proprietà ; solo dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, il che equivale ad affermare che, ultimata la costruzione, il soggetto passivo è la cooperativa edilizia o lassegnatario dellappartamento realizzato o gli ulteriori eventuali aventi causa.
LA NORMATIVA RIGUARDANTE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Per quanto riguarda le imposte di registro, ipotecaria e catastale e di successione, allorchè la normativa fa riferimento al valore dei fabbricati non si reperisce alcuna distinzione fra fabbricati eretti in diritto di superficie (e cioè il suolo è di proprietà di terzi) e fabbricati eretti invece su aree appartenenti allo stesso proprietario del fabbricato.
Come è noto limposta comunale
sugli immobili viene corrisposta sulla base del "valore catastale"
dei fabbricati urbani ottenuto moltiplicando per determinati coefficienti
la rendita catastale attribuita al cespite sulla base della categoria
e classe di appartenenza. Le altre imposte prima elencate trovano
nel "valore catastale" degli immobili il limite per
leventuale possibilità di accertamento degli Uffici
ai fini delle imposte complementari relative.
Il valore così ottenuto (cosiddetto fiscale) riguarda limmobile
nella sua interezza, ossia comprende sia il valore dellarea
di sedime e di pertinenza, sia il valore della costruzione vera
e propria.
Una non irrilevante porzione dei fabbricati urbani - in particolare quelli che vennero costruiti nellambito di programmi di edilizia residenziale pubblica e che successivamente vennero assegnati ai soci delle cooperative costruttrici o agli ex inquilini assegnatari - sono però goduti in diritto di superficie, il che equivale a dire che gli attuali fruitori non sono pieni proprietari dei cespiti anzidetti, ma sono solo proprietari temporanei della costruzione, mentre il suolo, ossia larea di sedime e di pertinenza su cui ledificio è costruito, continua ad essere di proprietà di altri soggetti (in genere dei Comuni o degli Istituti per le case popolari), però è assoggettato al godimento temporaneo del superficiario.
E chiaro ed evidente che il valore di
un edificio costruito in diritto di superficie è inferiore
a quello di altro edificio identico in cui area e costruzione
appartengono allo stesso soggetto.
Lentità di tale divario dipende :
- dalla durata residua del diritto di superficie ;
- dalletà del fabbricato e correlativamente dalla
conseguente vetustà (variabile questa che la legislazione
fiscale ignora) ;
- dal tasso di rendimento dellimmobile.
Lentità di tale divario può essere quantificata
nella tabella che segue, necessariamente molto schematica e che
non consente (volendo operare con precisione) interpolazioni lineari.
In linea di prima approssimazione la tabella può essere
utilizzata per individuare il valore percentuale residuo dellimmobile,
allorchè lo stesso è ancora godibile per "n"
anni in diritto di superficie.
Tale percentuale potrebbe essere applicata alla rendita catastale
rivalutata reperendo così limponibile da assoggettare
alle predette imposte.
Si deve ricordare, in merito, che il saggio
di rendimento degli immobili residenziali costruiti nellambito
dei programmi di E.R.P. è molto contenuto, sia per le limitazioni
inserite di solito nellatto di assegnazione, che per le
caratteristiche dei cespiti, loro ubicazione, normativa in materia
di locazioni urbane, etc.
Come si nota, a saggi (netti) di rendimento bassi corrispondono
divari maggiori fra i valori in raffronto . Il che equivale ad
affermare che per la maggioranza dei cespiti rientranti nella
fattispecie, con residua durata del diritto di superficie di 40-50
anni, il divario in discorso raggiunge a un di presso il 45%,
e che di conseguenza vengono corrisposte imposte allincirca
dell80% in più rispetto a quelle che dovrebbero esser
versate.
Quanto sopra - si rilevi - senza tener conto della vetustà
delledificio, secondo la regola fiscale generale (solo recentemente
fatta oggetto di eccezione in sede di accertamento con adesione).
Al lume di quanto sin qui esposto, sembra evidente
che sussista una disparità di trattamento per quanto riguarda
lICI e le imposte di registro, ipotecarie e catastali e
successione, fra i soggetti passivi proprietari di fabbricati
eretti su suolo appartenente al soggetto stesso e soggetti passivi
proprietari di fabbricati eretti in diritto di superficie.
E poiché lindividuazione del valore di un edificio
eretto in diritto di superficie è piuttosto complessa,
ancorchè reperibile in pubblicazioni specializzate (vedasi
il "Manuale di estimo immobiliare", Milano Pirola 1997),
è auspicabile che la normativa fiscale abbia finalmente
ad affrontare il problema determinando, in funzione degli anni
residui di godimento del diritto di superficie, unequa riduzione
della base imponibile per i fabbricati in discorso, disponendo
altresì la restituzione delle imposte percette in più
in passato, limitatamente al periodo di tempo per il quale non
sia prescritto il diritto alla restituzione da parte del soggetto
passivo.
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