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19.
CASI PARTICOLARI DI EDIFICABILITA
LE SOPRAELEVAZIONI ED IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI
Esistono casi in cui larea è già acquisita e con essa la relativa potenzialità edificatoria.
Si fa riferimento in particolare alle sopraelevazioni di fabbricati urbani ed al recupero dei sottotetti.
Ai sensi dellart.1127 del Codice Civile il proprietario dellultimo piano può sopraelevare il fabbricato sempre che la nuova costruzione non abbia a compromettere la statica delledificio o il suo decoro e può dunque realizzare a livello del lastrico solare nuove costruzioni in elevazione.
Ma in tal caso dice la legge dovrà corrispondere ai condomini dei piani sottostanti il valore dellarea relativa alla nuova costruzione.
Limpostazione della norma, a ben guardare, considera che larea in tutti i regolamenti condominiali fa parte dei beni comuni.
Il proprietario dellultimo piano, procedendo alla sopraelevazione del fabbricato, si appropria di una parte dellarea comune e ne trasferisce il valore nella costruzione che egli stesso va a eseguire.
Infatti se decidesse di vendere la porzione di edificio sopraelevata riuscirebbe a conseguire il prezzo di mercato della zona - poniamo L./mq.3.000.000 - in cui è compreso sia il costo della costruzione realizzata, sia anche il valore dellarea, area che non gli apparteneva interamente, ma che era di comproprietà di tutto il condominio, cioè era un bene comune.
Pertanto correttamente il Codice Civile impone che il sopraelevante abbia ad indennizzare gli altri condomini della quota di area che è andato ad appropriarsi.
Lincidenza dellarea di tale sopraelevazione
non è pari a quella della normale incidenza dellarea
sugli edifici e sul prodotto edilizio finito della località
in quanto :
· non esistono costi di trasferimento, né tasse
di trasferimento ;
· non esistono interessi passivi sui costi di trasferimento,
né sui costi di acquisto perché larea era
già nel patrimonio potenziale dellultimo piano.
Di conseguenza non deve essere riconosciuto il profitto imprenditoriale, sul costo dellarea.
In tal modo lincidenza dellarea sul prodotto edilizio finito viene a elevasi rispetto alla normalità.
In analoga situazione (ma la giurisprudenza è contraria perché non ha ancora recepito il concetto di appropriazione dellarea quale bene comune da parte delledificante) si trovano coloro che recuperano i sottotetti.
In base alle leggi regionali della Lombardia, del Piemonte e anche di altre Regioni, è ora possibile infatti recuperare ad abitazione i sottotetti nei centri storici.
Si tratta di solai o di locali al massimo di deposito, in genere in cattive condizioni di manutenzione e conservazione, che, senza modificare la sagome di ingombro del tetto, vengono recuperati come spazi abitativi ed in genere uniti agli appartamenti dellultimo piano, ma anche talora resi indipendenti e accessibili mediante le scale condominiali.
Se nelloperazione è necessario procedere alla modifica della sagoma del tetto è evidente che, poiché il tetto è un ente comune, occorre il preventivo assenso di tutto il condominio in quanto si va a modificare un bene comune.
Se invece il recupero avviene senza modificare le falde del tetto e senza in alcun modo interessare le parti comuni, secondo la giurisprudenza prevalente, non si avrebbe lobbligo di indennizzare i condomini dei piani sottostanti per lavvenuta apprensione di una parte del valore dellarea (bene comune) il che a ben guardare costituisce un vero e proprio errore giuridico.
Si pensi infatti alla nuova tabella millesimale che si dovrebbe ricalcolare ad opere compiute.
I millesimi di proprietà saranno calcolati sulla base delle nuove superfici realizzate che comprendono dunque anche il sottotetto recuperato.
In tal modo il proprietario del sottotetto diviene anchesso comproprietario dellarea di sedime e di pertinenza delledificio e tale apprensione secondo la giurisprudenza avverrebbe senza aver pagato alcunché agli altri condomini per lavvenuta espropriazione di fatto che si è determinata con la costruzione del nuovo sottotetto.
È da sperare che, se opportunamente spiegata alla Magistratura, la circostanza possa portare a un nuovo orientamento della giurisprudenza di merito.
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