21.
LE ACCESSIONI FLUVIALI NELLA PREGRESSA E NELLATTUALE NORMATIVA
1) IL LIMITE DELLA DEMANIALITÀ NEGLI
ALVEI DEI CORSI DACQUA PUBBLICI
E sovente necessario individuare il limite tra la proprietà
privata e lalveo di un corso dacqua pubblico appartenente,
ai sensi dellarticolo 822 del Codice Civile, al Pubblico
Demanio dello Stato.
Tale delimitazione è importante per evitare di invadere
lalveo demaniale con costruzioni, piantagioni, opere ed
altri manufatti infissi nel suolo .
Tali fattispecie comporterebbero linosservanza della R.D.
25 luglio 1904 n. 523 che, per lappunto, vieta lesecuzione
di qualsiasi opera entro lalveo dei corsi dacqua pubblici
e prevede lirrogazione di sanzioni in caso di inosservanza.
Una conseguenza di rilievo, per quanto riguarda lesecuzione
di opere nellalveo, concerne il diritto di proprietà
di tali manufatti che risulterebbero costruiti con materiali propri
dal costruttore, ma eretti su area altrui.
Poiché larea demaniale, anche se fosse di valore
inferiore a quello dellopera o costruzione eretta, non può
essere appresa alla proprietà privata perché è
sottratta alla possibilità di essere oggetto di diritti
di tipo privatistico (e ciò ai sensi dellarticolo
823 del Codice Civile), si potrebbero determinare in alternativa
le seguenti possibilità :
a) il Demanio (e per esso lAmministrazione Finanziaria)
potrebbe acquisire la proprietà dellintero manufatto
pagando però il costo della manodopera e dei materiali
impiegati (ex art. 939 del Codice Civile) ;
b) oppure potrebbe ordinare labbattimento dellopera
in contestazione ;
c) oppure potrebbe concedere larea di sedime e di pertinenza
della costruzione al proprietario dellopera, esigendo un
canone annuo di concessione ;
d) infine potrebbe sdemanializzare (e cedere poi alledificante
a prezzo di mercato) il tratto di alveo occupato se riconoscesse
linsussistenza di un pregiudizio per il pubblico generale
interesse connesso al regolare regime idraulico del corpo dacqua.
Per tornare al problema che qui interessa in via principale, poiché
landamento dei corsi dacqua, specie di grandi dimensioni
od a regime torrentizio, è perennemente mutevole, (nel
senso che, con lo spostarsi del filone della corrente, si determinano
sulle sponde erosioni o depositi alluvionali), il confine tra
la proprietà privata e lalveo di appartenenza demaniale
dovrebbe anchesso essere continuamente mutevole nel tempo
e seguire le vicissitudini e le modificazioni planimetriche del
corso dacqua.
La normativa al riguardo precisa che il limite dellalveo
coincide con il punto di intersezione della sponda del corso dacqua
con il livello di piena ordinaria del fiume.
Si tratta di una quota che venne individuata in passato (ormai
da molti anni e non più aggiornata) che, per definizione,
corrisponde alla quota raggiunta dalle acque defluenti nellalveo
di un corso dacqua con la frequenza del 75% dei casi.
La "piena ordinaria" è quella che si verifica
tre volte su quattro : non è il livello di massima piena
e non quello di magra, bensì un livello intermedio che
lUfficio Idrografico ha calcolato in passato, quando però
le condizioni idrogeologiche del territorio e del bacino imbrifero
erano completamente diverse.
Il livello di piena ordinaria - immutato ormai da anni - viene
riferito ad idrometri che lUfficio del Genio Civile aveva
dislocato lungo il corso dei più importanti fiumi.
Così, per esempio, per il fiume Adda, il livello di piena
ordinaria corrisponde a cm. 0,80 sullidrometro del ponte
di Lodi ; quello del Po è a m. 1,43 sullidrometro
di San Nazzaro. Per ogni idrometro (gli zeri idrometrici non sono
alla stessa quota sul livello del mare) è reperibile la
quota della piena ordinaria.
Il che significa che lalveo del fiume (e quindi la zona
demaniale) si estende a tutto il terreno che sarebbe sommerso
dalle acque allorché le stesse raggiungessero la quota
di m. 0,80 sullidrometro del ponte di Lodi (per il fiume
Adda) o quella di m. 1,43 sullidrometro di San Nazzaro (per
il fiume Po) o quella prefissata sugli altri idrometri esistenti
lungo lasta dei corsi dacqua.
Volendo quindi procedere ad una delimitazione fra la proprietà
privata e lalveo demaniale, è sufficiente eseguire
preventivamente la lettura del livello dellacqua (al momento
in cui si eseguono i rilievi) sullidrometro più prossimo
al cespite da delimitare del quale si conosce la quota di piena
ordinaria e, con una livellazione, aggiungere (o sottrarre) alla
(o dalla) quota dellacqua che lambisce il terreno la differenza
di lettura fra la quota di piena ordinaria e la quota del fiume
in quel momento.
Il punto di intersezione fra la linea orizzontale corrispondente
al livello dellacqua - sommato algebricamente alla differenza
anzidetta ed il terreno - determinerà il confine fra proprietà
privata e alveo del fiume.
Esempio : lettura idrometrica del livello dellacqua del
fiume Adda sullidrometro del Ponte di Lodi m. + 0,10.
Quota di piena ordinaria m. + 0,80.
Occorre aggiungere m. (0,80 - 0,10) = m. 0,70 alla quota dellacqua
in corrispondenza del terreno da delimitare e quindi tracciare
sul terreno stesso la curva di livello con la quota + 0,70 rispetto
al livello dellacqua.
Tale procedimento vale anche per i terreni non prossimi allidrometro
di riferimento, ma dislocati a monte o a valle dellidrometro
stesso, poiché si deve ritenere che le acque abbiano ad
estendersi (o a incanalarsi in strettoie) modificando il relativo
livello sempre in misura proporzionale al livello della piena
ordinaria.
Il che, dal punto di vista idraulico, non è del tutto vero,
ma è comunque approssimativamente vero.
Va comunque privilegiata la lettura allidrometro più
vicino.
Delimitazioni di questo tipo vennero eseguite allepoca della
formazione del Catasto Terreni, cioè allincirca da
un secolo, con la massima diligenza. Per cui furono allibrate
alla partita catastale "Demanio Pubblico dello Stato"
o "Demanio dello Stato" le aree che in quellepoca
erano soggiacenti al livello di piena ordinaria dei fiumi, tra
laltro calcolata con le statistiche relative alle piene
ordinarie dellepoca.
2) LE ALLUVIONI PROPRIE
Ai sensi dellarticolo 941 del Codice Civile, le unioni di
terra e gli incrementi che si formano successivamente ed impercettibilmente
nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono
al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle
leggi speciali.
Va premesso che è connesso allalveo il pubblico generale
interesse costituito dalla necessità che le acque defluiscano
liberamente, senza esondare e arrecare danni ai fondi rivieraschi.
La tutela del vincolo è affidata alle Autorità di
bacino (Magistrato per il Po di Parma, Uffici Regionali) che,
mediante lattività di polizia idraulica, vigilano
affinché gli alvei non vengano utilizzati a scopi privatistici,
se non nei casi ammessi e disciplinati da apposita concessione
amministrativa.
Innanzitutto una prima considerazione : perché il terreno
alluvionale, di cui alla fattispecie contemplata nellarticolo
941 del Codice Civile, possa essere fatto oggetto di diritto di
accessione da parte del proprietario frontista sono necessarie
quattro condizioni e cioè :
1) occorre che la quota media del terreno sia superiore
a quella di piena ordinaria del fiume, altrimenti si tratta di
una concrezione che fa pur sempre parte dellalveo e quindi
non può essere fatta oggetto di diritti soggettivi privati
;
2) il terreno di nuova formazione non deve essere necessario per
il buon regime idraulico del fiume ; il parere sulla necessità
o meno che il terreno rimanga (nonostante lemersione) di
pertinenza dellalveo, (che continui cioè a far parte
dellalveo stesso del fiume), deve essere espresso dallAutorità
che presiede alla tutela del regime idraulico del corso dacqua.
Occorre quindi il favorevole parere di tale Autorità perché
il terreno possa essere intestato alla proprietà privata
;
3) la concrezione alluvionale non deve essere conseguente
allopera delluomo con genesi determinata dalla costruzione
di pennelli, opere di difesa idraulica, arginature ed altre opere
in alveo che, provocando lo spostamento del filone della corrente,
diano luogo alla formazione di depositi a valle di tali manufatti
(specie nellintradosso delle curve), depositi che hanno
la conformazione dellalluvione propria ;
Ma vi è di più : ai sensi dellarticolo 947
del Codice Civile la fattispecie di cui allarticolo 941
non è applicabile qualora lalluvione si sia formata
a seguito di opere di regolazione del fiume o di opere di bonifica.
La circostanza non è di lieve momento : quasi tutti i corsi
dacqua di una certa importanza sono oggi regolati :
* così allincile del Ticino è eretto lo sbarramento
della Miorina che regola il deflusso delle acque dal lago Maggiore
;
* sul fiume Adda la diga di Olginate regola il deflusso delle
acque dal lago di Como (solo per fare qualche esempio).
È evidente come la portata dei fiumi regolati non sia quella
naturale, (salvo nei momenti in cui i bacini a monte delle dighe
di regolazione raggiungono il livello massimo di concessione),
ma sia invece connessa alla politica di gestione delle risorse
idriche che vengono accumulate a monte delle dighe di sbarramento,
nel serbatoio naturale costituito dal lago. Tali risorse potranno
così essere erogate nei periodi di maggior fabbisogno della
rete irrigua, tenendo anche conto delle esigenze della produzione
di energia elettrica mediante le centrali idroelettriche poste
a valle degli sbarramenti anzidetti, cioè nei tratti di
fiume sublacuali e coordinando i deflussi con la situazione degli
invasi delle centrali idroelettriche a monte del lago.
Da quanto sopra si deduce immediatamente che la forza del corpo
dacqua e quindi il suo potere di provocare sedimentazioni
ed incrementi alluvionali negli alvei sublacuali non è
il risultato di un fatto puramente naturale, ma è invece
strettamente legato alla politica di regolazione dei laghi che
i Consorzi ad essi preposti hanno attuato. Per cui in pratica,
a stretto rigore, sarebbe applicabile larticolo 947 del
Codice Civile, che esclude lapplicabilità dellarticolo
941.
Si tratta di uneccezione finora mai dedotta dallAmministrazione
Finanziaria e quindi non esiste giurisprudenza in merito.
4) Occorre che si tratti di depositi incrementativi del
fondo finitimo allalveo, indenni da soluzioni di continuità.
Molte volte infatti le alluvioni si formano dapprima ad una certa
distanza dalla riva con una concrezione assimilabile ad unisola
che via via si incrementa, lasciando però, fra la sponda
(e quindi fra il fondo privato rivierasco) e la concrezione stessa,
un canale dacqua che, nel tempo, si va colmando.
Allorché lalluvione si è perfezionata nella
sua consistenza è solitamente vegetata, per cui non si
è più in grado di riconoscere lantico alveo
del canale che separava la concrezione dalla sponda fissa.
In tal caso si è in presenza non già di unalluvione,
ma - almeno inizialmente - di una "insula in flumine nata"
che appartiene al Demanio Pubblico dello Stato e che, ancorché
emersa, (cioè ancorché abbia raggiunto una quota
superiore a quella ordinaria del fiume) continua ad essere demaniale,
apprendendo anzi a sé stessa ex art. 941 C.C. la metà
alveo del canale che la separava dalla sponda fissa.
Quindi, in tali casi, laccessione fluviale del fondo del
proprietario frontista riguarda solo il semi alveo dellantico
canale, mentre lisola nata nel fiume è e resta appartenente
al Demanio Pubblico dello Stato.
3) LE ALLUVIONI IMPROPRIE
Diversa è la disciplina relativa alla cosiddetta alluvione
impropria contemplata nellarticolo 942 del Codice Civile
che reca : "I terreni abbandonati dalle acque correnti, che
insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sullaltra,
appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della
riva opposta possa reclamare il terreno perduto. (omissis)
Fino allemazione della Legge 5 gennaio 1994 n. 37 (in supplemento
ordinario n. 11 della Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio)
recante norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei
fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche,
la disciplina relativa alle alluvioni improprie prevedeva che
il terreno abbandonato dallacqua corrente, nella fattispecie
prevista più sopra, appartenesse al proprietario della
riva scoperta sempreché avesse raggiunto e superato il
livello di piena ordinaria, come prima indicato, mentre con la
nuova disciplina tale terreno appartiene al Demanio Pubblico dello
Stato.
Come sancito dal Tribunale Superiore delle Acque con sentenza
n. 7 del 12 febbraio 1997, la disciplina di cui alla legge citata
non può avere effetto retroattivo e quindi le alluvioni
improprie che si fossero formate o consolidate prima dellavvento
della legge anzidetta appartengono ai proprietari rivieraschi.
Laccessione fluviale in tale fattispecie è regolata
però da alcune condizioni e precisamente :
* che la concrezione si sia formata impercettibilmente cioè
non per forza istantanea del fiume che disalvea e si crea una
nuovo letto ;
* che il filone della corrente si sposti naturalmente verso la
riva opposta, e che tale variazione non sia determinata dallopera
delluomo, cioè da interventi in alveo con lapprestamento
di pennelli, difese, modificazioni della sponda che tendano ad
allontanare il filone della corrente dalla sponda che lopera
artificiale vuole proteggere.
È frequente infatti il caso in cui, in un punto determinato
dellalveo, si provochi una erosione.
Il proprietario della riva erosa, allo scopo di evitare lulteriore
decremento del suo fondo, può chiedere che lAutorità
di Bacino provveda alla difesa della sponda erosa, oppure gli
conceda lautorizzazione ad eseguire opere in alveo, a protezione
della sua proprietà.
Allo scopo di allontanare il filone della corrente si possono
apprestare in alveo pennelli, oppure travi di fondo sommergibili,
orientate nel senso della corrente, ma obliquamente alla stessa,
in modo da deviarne la direzione.
Gli effetti della presenza del pennello non sono quasi mai prevedibili
con precisione, per cui è possibile che a valle dello stesso
si formi una concrezione alluvionale che aumenta gli effetti del
pennello il che, nel tempo, provoca un radicale spostamento della
corrente idoneo non solo a fermare lerosione in atto, ma
a danneggiare la sponda opposta, con contemporaneo incremento
della sponda difesa.
In questo caso il nuovo terreno che si fosse venuto a formare
non avrebbe potuto essere reclamato dal fondo contiguo per la
esclusione di cui allarticolo 947 che vieta lapplicazione
del diritto di accessione allorché lincremento si
è determinato da opera delluomo, come nel caso ipotizzato.
Poiché il letto del fiume deve avere una sezione tale da
consentire il deflusso almeno della "normale" portata
di acqua, è chiaro che allincremento di una sponda
corrisponde, di solito, lerosione (ossia il decremento)
della sponda opposta.
Larticolo 942 C.C. in esame esclude che il proprietario
della sponda erosa possa reclamare alcunché per il danno
patito e/o rivendicare un qualche diritto sullincremento
(in molti casi corrispondente allerosione) che si è
venuto a concretare sulla sponda opposta.
Quanto sopra perché lalveo del fiume è per
sua natura mutevole.
In passato, prima della promulgazione della legge citata, il Demanio
dello Stato non risarciva alcun decremento di un fondo rivierasco
determinato da fatto naturale per spostamento, progressivo ed
insensibile, della corrente delle acque proprio perché
nella fattispecie contraria, ossia in caso di incremento insensibile
e progressivo, si prevedeva laccessione (gratuita) del nuovo
terreno al fondo contiguo e finitimo.
Tutto questo in linea puramente teorica.
In linea pratica occorreva, per veder riconosciuto il diritto
di accessione :
* laccertamento in contraddittorio con lAutorità
di Bacino che il livello del terreno avesse raggiunto e superato
mediamente quello di piena ordinaria del fiume ;
* lottenimento dallAutorità di bacino della
dichiarazione secondo la quale il terreno stesso non era più
necessario al buon regime idraulico del corso dacqua ;
* nel caso che il terreno fosse stato utilizzato (per seminativo,
pioppicoltura, od altro) dal proprietario frontista, come frequentemente
accadeva, fossero stati corrisposti i canoni concessivi per il
periodo intercorrente fra il momento della emersione e il momento
del riconoscimento del diritto di accessione da parte del frontista.
LAvvocatura dello Stato ha infatti ritenuto, in casi consimili,
che dal momento dellemersione al momento del riconoscimento
del diritto di accessione, il cespite appartenesse al Demanio
dello Stato e la sua eventuale utilizzazione dovesse essere assoggettata
a concessione amministrativa. Questultima - come è
noto - ha le caratteristiche della temporaneità e della
onerosità.
Con la normativa recentemente introdotta si è in pratica
capovolto il concetto prima evidenziato secondo il quale lalveo
del fiume - mutevole nel suo andamento - apparteneva al Demanio
dello Stato, ma aveva sostanzialmente nel tempo la medesima superficie
perché - a un di presso - la superficie che veniva erosa
da una sponda, per effetto della mutevolezza dellalveo,
corrispondeva allincremento a monte o a valle della sponda
opposta. Con la nuova normativa, infatti, gli incrementi appartengono
al Demanio dello Stato e i decrementi non vengono risarciti.
E prevedibile allora che, nel corso di qualche decennio,
la consistenza dei terreni appartenenti al Demanio Pubblico dello
Stato in prossimità degli alvei dei grandi fiumi possa
subire un consistente incremento.
4) LAVULSIONE - LISOLA NATA NEL FIUME - LALVEO
ABBANDONATO
Un caso tuttaffatto diverso è quello dellavulsione,
previsto dallarticolo 944 del Codice Civile, che contempla
una fattispecie piuttosto rara. Lavulsione si determina
allorché un fiume o torrente stacca "per forza istantanea
una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al
suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso lopposta
riva".
In tal caso, il proprietario del fondo cui si è accostato
il terreno così trasportato, acquista la proprietà
dello stesso, ma deve pagare una congrua indennità al proprietario
del fondo dal quale la porzione si è staccata.
Se invece il corso dacqua per forza istantanea biforca il
suo alveo creandosi un nuovo ramo di alveo nel fondo contiguo,
pur conservando lantico, si determina la creazione di una
isola, che evidentemente possiede le caratteristiche del fondo
dal quale viene separata. Il proprietario attraversato dal nuovo
alveo conservava, secondo la pregressa disciplina, la proprietà
della porzione di fondo così separata dal resto del precedente
compendio, mentre il nuovo alveo, in quanto a quota inferiore
alla piena ordinaria, diveniva automaticamente di appartenenza
del Demanio Pubblico dello Stato.
Tale fattispecie era contemplata dallarticolo 945 comma
3° del C.C., mentre il 2° comma dello stesso articolo
prevedeva che ove una porzione considerevole di un fondo fosse
distaccata per avulsione dalle acque del fiume e venisse a costituire
unisola, il proprietario del fondo dal quale era avvenuto
il distacco ne conservava la proprietà.
I due commi in discorso sono stati soppressi con la nuova disciplina
citata, che ha mantenuto in vita solamente il 1° comma dellarticolo
945 che sancisce che le isole nate nel fiume appartengono al Demanio
pubblico dello Stato.
La nuova normativa non contempla più la fattispecie relativa
alla formazione di un nuovo alveo di un corso dacqua pubblico
che abbia ad isolare una porzione di un fondo rivierasco.
Non sembra comunque sostenibile che il Demanio Pubblico dello
Stato debba apprendere la porzione di fondo che si sia separata
per forza naturale dalla riva del fiume perché lo stesso
si è creato un nuovo alveo, poiché lisola
che si viene così a creare ha genesi diversa da quella
contemplata nel 1° comma dello stesso articolo 945 che fa
riferimento alle isole e unioni di terra che si formano nel letto
dei fiumi, cioè isole e unioni di terra che traggono la
loro origine da successive sedimentazioni di materiale limoso,
sabbioso e ghiaioso trasportato dalle acque, che via via si consolida.
Per quanto concerne lalveo abbandonato, larticolo
946 del C.C. del 1942 prevedeva che ove un corso dacqua
pubblico, creandosi un nuovo letto abbandonasse lantico
alveo, questultimo dovesse appartenere ai proprietari delle
due rive opposte che se lo dividevano secondo la mezzeria.
Tale normativa è stata completamente sovvertita dalla nuova
legge che dispone invece che "se un fiume o un torrente si
forma un nuovo letto abbandonando lantico, il terreno abbandonato
rimane assoggettato a regime proprio del Demanio pubblico".
Come si vede, dunque, la nuova disciplina ha largamente privilegiato
il Demanio Pubblico dello Stato, mortificando e riducendo il diritto
di accessione dei proprietari rivieraschi previsto dal Codice
Civile nella sua stesura precedente.
5) LA SDEMANIALIZZAZIONE TACITA
Si ritiene comunque che la maggiore limitazione al diritto allaccessione
sia costituita dalla norma aggiunta allarticolo 947 secondo
la quale "In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione
tacita dei beni del Demanio idrico".
Sino allemanazione di tale norma era infatti possibile adire
allAutorità Giudiziaria Ordinaria invocando la sdemanializzazione
"di fatto" di un terreno, già facente parte dellalveo,
che avesse raggiunto/superato la quota di piena ordinaria da almeno
un ventennio, senza che lAmministrazione Finanziaria avesse
provveduto a riconoscere il diritto di accessione del proprietario
rivierasco.
E ciò in quanto non era evidentemente possibile sostenere
che al terreno stesso fosse ancora connesso un pubblico generale
interesse, in quanto il cespite era stato di fatto estromesso
dallalveo.
La circostanza che il terreno fosse sostanzialmente emerso rispetto
alla quota di piena ordinaria, faceva sorgere in capo al proprietario
rivierasco il diritto soggettivo allaccessione, faceva perdere
al terreno i caratteri della demanialità e quindi dellapplicabilità
dellarticolo 823 del Codice Civile. Conseguentemente sussisteva
la possibilità di usucapire il terreno stesso o comunque
di renderlo suscettibile di accessione.
In tal senso Cassazione Civile Sezione II 9 ottobre 1991 n. 10607
; Corte dei Conti 25 novembre 1996 n. 158 ; Cassazione Civile
Sezione II 10 novembre 1994 n. 9376.
Da quanto sopra si può dedurre che era possibile, sino
allintroduzione della nuova normativa, invocare la tacita
sdemanializzazione dei cespiti già appartenenti allalveo
di un corso dacqua pubblico, successivamente emersi per
le fattispecie contemplate negli articoli 941-942 o 946 del Codice
Civile, secondo la pregressa loro versione.
Lesclusione della possibilità di invocare la sussistenza
della tacita sdemanializzazione comporta necessariamente che la
Pubblica Amministrazione abbia a pronunciarsi sulle circostanze
di fatto relative alla fisica emersione del terreno e alla sua
irrilevanza ai fini del buon regime idraulico delle acque.
Tale riconoscimento, in quanto coinvolge competenze delle Autorità
di Bacino e delle Autorità amministrative, è di
solito assai complesso e comporta conseguentemente tempi notevolissimi
con costi assai rilevanti di professionisti.
Lintroduzione dellesclusione della tacita sdemanializzazione
nelle fattispecie considerate, costituisce allora un ulteriore
ostacolo allapprensione da parte dei privati dei terreni
ex alveo per diritto di accessione.
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