23.
IL PROJECT MANAGEMENT NELLA NUOVA LEGISLAZIONE SUI LAVORI PUBBLICI
La nuova normativa sui lavori pubblici e in
particolare il regolamento di attuazione della Legge 109/1994
(modificata dalle Leggi 216/1995 e 415/1998), introduce allarticolo
7 la nuova figura del Responsabile del Procedimento, nominato
dalle Amministrazioni aggiudicatrici nellambito del proprio
organico con le funzioni di coordinare il processo realizzativo
dellintervento allo scopo di concretarlo nei tempi e con
i costi preventivati nel rispetto delle disposizioni di Legge
sulla sicurezza dei cantieri, sulla salute dei lavoratori, sullosservanza
della normativa sul lavoro, sulle costruzioni, sui beni ambientali,
paesaggistici, archeologici etc.
Il responsabile del procedimento ha i compiti e le funzioni indicati
nel successivo articolo 8, che contemplano una vastissima attività
di promozione e coordinamento che prende le mosse dalle indagini
preliminari per verificare la fattibilità dellintervento
e comprende le verifiche urbanistiche, paesistico-territoriali,
laffidamento degli incarichi di progettazione, la predisposizione
dei bandi di gara e relativo svolgimento (previa proposta allAmministrazione
Aggiudicatrice del sistema di affidamento dei lavori) listituzione
dellUfficio della Direzione Lavori e del Collaudatore, laccertamento
della piena disponibilità degli immobili sui quali verranno
realizzate le opere, la promozione della conferenza dei servizi
(se necessaria), la verifica delle prescrizioni contrattuali nella
realizzazione dei lavori, il controllo delleffettivo inizio,
termine e sospensione degli stessi, la verifica della legittimità
delle varianti in corso dopera, lirrogazione delle
penali per ritardato adempimento, la proposta di risoluzione dei
contratti, la definizione bonaria delle controversie, la responsabilità
dei lavori in relazione alle norme sulla sicurezza, salute dei
lavoratori (in certi casi), la designazione del coordinatore per
la progettazione e per lesecuzione e vigilanza sulla relativa
attività, solo per citare i compiti più importanti.
In base a quanto sopra si può affermare che il Responsabile
del procedimento riassume nella sua figura tutta lattività
del "project management".
Questultima si incentra sullo spostamento del rapporto gestionale
: mentre in precedenza la normativa considerava tale rapporto
intercorrente fra lAmministrazione appaltante e limpresa,
con la nuova Legge-quadro sui lavori pubblici il rapporto in argomento
si instaura fra il Responsabile del procedimento e limpresa.
Come si può dedurre dalla sintetica elencazione che precede
(molto semplificata rispetto alla dizione letterale contenuta
negli articoli citati), si tratta di compiti assai impegnativi
che postulano la conoscenza di un complesso di norme ed il possesso
di unesperienza acquisibile solamente dopo anni di applicazione
nel settore. Caratteristiche queste non sempre possedute da un
funzionario dipendente dallAmministrazione appaltante.
Si pensi per esempio ai piccoli Comuni dove gli organici sono
ridotti e dove il Responsabile dellufficio tecnico o della
struttura corrispondente (che dovrebbero assumere la funzione
in discorso come è previsto dal comma 5 dellarticolo
7) potrebbero non possedere competenze ed esperienze sufficienti
per così gravi responsabilità.
In questo caso lo stesso comma prevede che i compiti di supporto
allattività del Responsabile del procedimento (comunque
scelto nellambito degli organici della pubblica amministrazione)
possa essere affidato a soggetti esterni aventi idonee esperineze
e caratteristiche quali professionisti singoli, società
dingegneria, società di professionisti, etc. con
lunica condizione che abbiano stipulato a proprio carico
adeguata polizza assicurativa a copertura di rischi di natura
professionale.
Occorre considerare altresì che le funzioni del Responsabile
del Procedimento nella fase primaria dellintervento necessitano
non solo della figura del project manager, ma anche di quella
del contract manager con esperienze e competenze diverse e diversamente
articolate ; nella fase attuattiva occorrerebbe lassistenza
di un project manager tecnologico (o project engineer) avente
esperienza nei sistemi tecnologici ed anche di un progect controller
con particolare riferimento alla necessità del controllo
dei costi ; in pratica una pluralità di professionisti
specializzati, tutti facenti capo alla figura del project manager.
E chiaro ed evidente che competenze così particolari
non possono essere riassunte in capo alla sola persona preposta
alla funzione di Responsabile del Procedimento, la quale dovrà
quindi delegare gran parte dei suoi compiti a professionisti specialisti
dei diversi settori, con la prevedibile conseguenza della conformazione
delle sue decisioni (per carenza di competenza specifica) ai pareri
dei tecnici e con lo svilimento della funzione responsabilizzata
a mero attuatore di scelte di collaboratori deresponsabilizzati.
La normativa prevede tale affidamento possibile solo per i piccoli
comuni con popolazione inferiore ai 3 mila abitanti e per lavori
di importo non superiore ai 300 mila euro.
Il tutto costituisce sicuramente una grave remora per la concreta
assunzione da parte dei pubblici funzionari della qualifica di
responsabile del procedimento.
Il problema si pone in particolare in relazione alla sentenza
n. 500 del 26 marzo-22 luglio 1999 della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite Civili, riguardante la questione della risarcibilità
degli interessi legittimi e della configurabilità, sia
pure entro certi limiti, della responsabilità civile della
pubblica amministrazione (ai sensi dellart. 2043 C.C.) per
il risarcimento dei danni derivanti dallemanazione di atti
o provvedimenti amministrativi viziati, lesivi di interessi legittimi.
Poiché, come si diceva dianzi, il rapporto si sposta da
Ente appaltante/Impresa a Responsabile del procedimento/Impresa,
eventuali illegittimità connesse ai compiti affidati dalla
normativa al Responsabile del Procedimento, nel silenzio della
norma, non dovranno far carico alla Amministrazione appaltante
bensì proprio allo stesso Responsabile del Procedimento.
Si pensi, ad esempio, dalla lesione di interessi legittimi derivanti
dalla esclusione di una impresa dalla gara di appalto. Le conseguenze
farebbero carico al Responsabile del Procedimento e sarebbero
notevolissime.
Per sottacere, poi, del danno erariale che la Corte dei Conti
ha intravisto in caso di ritardi nella consegna, rallentamento
dei lavori dovuti a varianti che diano origine a richiesta di
risarcimento di danni da parte dellappaltatore allEnte
appaltante.
La norma non chiarisce se tali richieste e comunque leventuale
lesione di interessi legittimi dellamministrazione appaltante
possano far carico al Responsabile del Procedimento e cioè
se questultimo possa o meno esser chiamato a risarcire il
danno eventualmente arrecato allAmministrazione Aggiudicatrice
ai sensi dellart. 2043 del C.C.
|
|
|

|